COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: VERMICINO – AURORA ROMA CALCIO del 21.12.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA ROMA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 30.12.2008 (Gara: VERMICINO – AURORA ROMA CALCIO del 21.12.2008 – Campionato II Categoria) La Società AURORA ROMA CALCIO ha interposto reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore AMICO SEBASTIANO per 4 gare, i calciatori LIJOI MIRKO fino al 31.12.2011 e FORTINI GIULIANO fino al 20.2.2009. La ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni riguardanti l’allenatore AMICO e il calciatore FORTINI, assumendo l’assoluta inattendibilità di quanto riferito nel rapporto di gara in relazione ai loro comportamenti che, a suo dire, sarebbero riconducibili, al massimo, ad una azione di consentita protesta e, nel caso del FORTINI, di protezione nei confronti dell’arbitro. Per quanto attiene il calciatore LIJOI la Società AURORA CALCIO fa presente l’involontarietà del lancio del pallone contro l’arbitro dovuto ad un gesto di stizza e l’inesistenza dello sputo verso il direttore di gara. Preliminarmente, si dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione riguardante l’Allenatore AMICO inferiore ad un mese di squalifica, così come stabilito dall’art. 45 del C.G.S. In merito al comportamento dei calciatori FORTINI e LIJOI è stato sentito l’arbitro dell’incontro, il quale, in sede di supplemento di referto, ha ribadito puntualmente il contenuto del proprio referto, dettagliando la condotta dei due a fine gara, così come motivata dal prime giudice nell’atto dell’omologazione dei provvedimenti di squalifica nei loro confronti, che si ritengono congrui. Tanto premesso, ritenute insussistenti le doglianze della Società AURORA CALCIO DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica per 4 gare a carico dell’allenatore AMICO SEBASTIANO; di respingere il reclamo avverso la squalifica fino al 20.2.2009 a carico del calciatore FORTINI GIULIANO e fino al 31.12.2011 a carico del calciatore LIJOI MIRKO. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it