COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MANCIOCCHI GIACOMO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DEL SIG. VERDONE CARLO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECOMPATRI CALCIO , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART. 61 NOIF, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ STESSA , PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MANCIOCCHI GIACOMO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DEL SIG. VERDONE CARLO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTECOMPATRI CALCIO , PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART. 61 NOIF, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ STESSA , PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di tutti i soggetti sopra citati in epigrafe, per le infrazioni rispettivamente a questi ascritte.
Nell'atto di deferimento l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni di cui sopra, in relazione alla partecipazione del calciatore Manciocchi Giacomo a quattro gare del Campionato di Seconda Categoria, quelle del 23.12.07 BENI CULTURALI - MONTECOMPATRI, del 13 1 2008 MONTECOMPATRI - GALLICANO, 20.1.2008 CASTEL S. PIETRO - MONTECOMPATRI e 27. 01.2008 MONTECOMPATRI - ROMAN, senza essere tesserato con la stessa Società che l'aveva schierato in campo. La predetta Società, invero aveva inoltrato pro-mano il tesseramento al Comitato Regionale Lazio il 21.12..07. ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ Ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 17. 01.2008, che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto.
La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, quali il calciatore e il dirigente che aveva sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione del giocatore stesso.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale, erano presenti entrambi i soggetti deferiti e la Società di cui trattasi, che sostanzialmente nelle loro cause di giustificazione ribadivano nella vicenda la loro buona fede.
Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore Manciocchi Giacomo la squalifica per quattro mesi, per il dirigente accompagnatore Verdone Carlo, quattro mesi di inibizione e per la Società A.S.D. Montecompatri la penalizzazione di quattro punti in classifica .
La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del giocatore e nella fattispecie, del dirigente che sottoscrisse le liste facendosi garante della regolare posizione del calciatore inserito nella distinta, come della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati.
Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede.
Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici
del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
Si rileva, tuttavia, che pur avendo il C.R.L. inviato la nota del 17.01.2008 in cui comunicava la nullità del tesseramento, per presunzione si deduce che l’atto di cui trattasi e stato sicuramente recepito prima della gara del 27.01.2008, dove nonostante tutto, veniva egualmente impegnato il calciatore Manciocchi contro la Soc. Roman.
Tanto premesso la Commissione comunque a suo parere ritiene di adeguare secondo più equa giustizia, le sanzioni nei confronti del calciatore del Dirigente, e della Società; pertranto
DELIBERA
di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore Manciocchi Giacomo 2 giornate di squalifica, al Dirigente Sig. Verdone Carlo 30 giorni di inibizione, alla A.S.D. Montecompatri l'ammenda di € 300,00 con un punto di penalizzazione in classifica.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.
Si notifichi.
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