COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DELL’8.1.2009 (Gara: SALINE – REAL TOR SAPIENZA del 4.1.2009 – Campionato Under 21 Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 23 DELL’8.1.2009 (Gara: SALINE – REAL TOR SAPIENZA del 4.1.2009 – Campionato Under 21 Roma) La Società REAL TOR SAPIENZA ha avanzato reclamo avverso la decisione con cui il giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma le ha inflitto la punizione della perdita della gara e l’ammenda di € 100, assumendo che la zuffa all’origine della sospensione dell’incontro sarebbe dovuta esclusivamente ai calciatori della Società SALINE e che le intemperanze al di fuori del terreno di gioco sarebbero da attribuire solamente ai sostenitori della predetta Società. Chiede, quindi, l’annullamento delle sanzioni e il ripristino del risultato conseguito sul campo. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva, per contro, che al 26mo del secondo tempo, a seguito della reazione di alcuni calciatori non identificati della Società SALINE ad una provocazione di un avversario dopo la realizzazione di una rete da parte della Società REAL TOR SAPIENZA, si verificava una zuffa che coinvolgeva la quasi totalità dei tesserati presenti sul terreno di gioco. Nel contempo, all’esterno del campo, sostenitori delle opposte fazioni, venivano a vie di fatto tra di loro. Tali episodi, inducevano l’Arbitro a decidere la fine anticipata dell’incontro, in assenza delle condizioni per poter proseguire. Da quanto sopra descritto, emerge chiara l’appartenenza ad entrambe le Società degli attori dei tafferugli sul terreno di gioco e all’esterno e non può essere invocata la responsabilità di coloro che, eventualmente, possano aver dato origine ai fatti, stante la ormai consolidata giurisprudenza sportiva al riguardo, che ribadisce la comune responsabilità degli accadimenti alle due squadre in gara i cui tesserati prendono parte ai vari parapiglia. Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della Società REAL TOR SAPIENZA DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società REAL TOR SAPIENZA e, per l’effetto, di confermare i provvedimenti della perdita della gara e l’ammenda di € 100. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it