COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CAPRANICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 28 DEL 29.1.2009 (Gara: REAL CAPRANICA – ORIOLO del 24.1.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CAPRANICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 28 DEL 29.1.2009 (Gara: REAL CAPRANICA – ORIOLO del 24.1.2009 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società REAL CAPRANICA CALCIO chiede nelle conclusioni la rivisitazione delle squalifiche inflitte ai calciatori della propria squadra CAPPELLI LUIGI, SPERANZA ANDREA (capitano), DE VITO FILIPPO DAPPIO ARMANDO, COSIMELLI FRANCESCO, GORI BRIAN ritenendole eccessive rispetto ai loro comportamenti. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver attentamente letto gli atti in possesso, in effetti si è resa conto che le sanzioni comminate ai calciatori sopraindicati possono essere ridimensionate, tenuto conto degli occorsi di gara e delle singole responsabilità dei calciatori partecipanti alla zuffa, che hanno determinato la conclusione anticipata dell’incontro. Dagli atti di gara, infatti, si evince che il DE VITO reagiva a ripetuti colpi ricevuti da calciatori della squadra avversaria, e che i calciatori GORI, SPERANZA, COSIMELLI e BONO intervenivano in difesa del proprio compagno DE VITO caduto in terra, colpendo anch’essi gli avversari. Non risulta invece estraneo ai fatti il calciatore CAPPELLI, individuato dall’arbitro nel proprio rapporto. Da quanto sopra scritto, appare evidente che, seppur deprecabili e censurabili, i comportamenti dei sopracitati calciatori che in reazione partecipavano alla zuffa, le doglianze della ricorrente possono essere considerate parzialmente assumibili, anche per quanto concerne l’ammenda, tenuto conto del fattivo comportamento dei Dirigenti della Società. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla società REAL CAPRANICA, squalificando per 2 gare i calciatori DE VITO FILIPPO, SPERANZA ANDREA, DAPPIO ARMANDO, GORI BRIAN, COSIMELLI FRANCESCO e CAPPELLI LUIGI. Di ridurre l’ammenda ad € 50. La tassa reclamo si restituisce.
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