COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ROVIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.1.2009 (Gara: VILLALBA – REAL ROVIANO dell’11.1.2009 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 05/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ROVIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.1.2009 (Gara: VILLALBA – REAL ROVIANO dell’11.1.2009 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: all’udienza compariva per la Società reclamante – giusta delega del Presidente SCACCHI, il Sig. BRANCAZZI ETTORE il quale si riportava al ricorso introduttivo. Precisa, altresì la reclamante, che la Società REAL ROVIANO non ha avuto alcuna responsabilità per la sospensione della gara e che i calciatori per essa tesserati, resisi protagonisti della vicenda in esame, venivano espulso dall’arbitro e sanzionati dal Giudice Sportivo. La Commissione, in effetti, rileva che dalla lettura degli atti ufficiali, si evince che la circostanza di fatto che ha determinato la sospensione della gara è da individuarsi nell’indebita apertura dei cancelli di accesso al campo e la consequenziale irruzione da parte di alcuni sostenitori della Società ospitante. Si rileva, adunche, che alcun rimprovero può essere contestato alla Società REAL ROVIANO, laddove le responsabilità dei fatti è imputabile esclusivamente alla Società ospitante. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la sanzione disciplinare della perdita della gara per 0 – 3 a carico della Società REAL ROVIANO. La tassa reclamo va restituita.
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