COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 27-11-2013 A CARICO DEL DIRIGENTE POLIDORI SIMONE ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 27-11-2008. GARA REAL VELLETRI – FUTURA DEL 23-11-2008 CAMPIONATO III CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 27-11-2013 A CARICO DEL DIRIGENTE POLIDORI SIMONE ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 27-11-2008. GARA REAL VELLETRI – FUTURA DEL 23-11-2008 CAMPIONATO III CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; ascoltata come da richiesta la società reclamante; udito, in sede di supplemento di referto l’Arbitro; rilevato preliminarmente che il gravame avverso il risultato della gara non è ammissibile in quanto non risulta inoltrata la copia del reclamo alla controparte; ritenuto che le argomentazioni della reclamante sono state smentite dall’Arbitro che, anche in sede di supplemento, ha puntualmente confermato la descrizione degli occorsi già esposta nel referto di gara; rilevato che la sanzione irrogata può solo essere lievemente ridimensionata secondo la graduazione delle sanzioni per fatti di violenza nei confronti del direttore di gara, usualmente adottate DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte riguardante il risultato della gara. Di ridurre la inibizione a carico del dirigente Polidori Simone dal 27-11-2013 al 27-11-2012. La tassa reclamo va restituita
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