COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RINALDI MARCO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ PATRICA , DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATRICA , DEL PRESIDENTE ONORINO VALLECORSA E DEI DIRIGENTI UMBERTO VERRO E NICOLINO MAINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RINALDI MARCO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ PATRICA , DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATRICA , DEL PRESIDENTE ONORINO VALLECORSA E DEI DIRIGENTI UMBERTO VERRO E NICOLINO MAINA
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società A.S.D. Patrica, del suo Presidente sig. Onorino Vallecorsa, i dirigenti Umberto Verro, Nicolino Maura e Alfredo Maina nonché il calciatore Marco Rinaldi per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in reazione all’art. 40 co. 4 delle NOIF e 10 co. 2 e 4 del CGS.
Nell’atto del 7.8.2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore RINALDI a nove gare del campionato II Categoria senza essere tesserato con la società PATRICA che lo aveva schierato in campo nelle partite PATRICA - BORGHESIANA del 7.10.2007, GENAZZANO – PATRICA del 14.10.2007, PATRICA – IL TORRE MAURA del 21.10.2007, AUTOCARA – PATRICA del 28.10.2007, PATRICA – REAL TECCHIENA del 4.11.2007, PATRICA – ITALCALCIO dell’11.11.2007, BORUSSIA – PATRICA del 18.11.2007, PATRICA – TORRE ANGELA del 25.11.2007 e REAL CASILINO – PATRICA del 2.12.2007.
La predetta Società, invero, aveva inoltrato a mezzo raccomandata il tesseramento il 12-10-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con la società FERENTINO e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società il 26.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto.
Il Presidente di questa Commissione fissava la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso per la Società né per i deferiti mentre hanno fatto pervenire controdeduzioni.
La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi nove di squalifica per il calciatore Marco Rinaldi, mesi quindici di inibizione a carico del Presidente, sig. Vallecorsa, mesi dieci di inibizione a carico del dirigente sig. Verro; mesi quattro di inibizione a carico del dirigente sig. Maura; mesi due di inibizione a carico del dirigente sig. Maina e 12 punti di penalizzazione a carico della Società Patrica.
E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle diciannove gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la società ASD Patrica. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Presidente, per aver sottoscritto il tesseramento del calciatore senza aver effettuato, con la dovuta diligenza, i controlli necessari a garantire la legittimità del tesseramento e per aver sottoscritto le distinte di gara relative ad otto delle diciannove gare in cui ha partecipato il calciatore Rinaldi e dei rispettivi dirigenti accompagnatori, nella specie, Umberto Verro, Alfredo Maina e Nicolino Maura che hanno sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nelle stesse e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati.
Relativamente alle richieste della Procura, questa commissione ritiene di non condividerle e di conformarsi, sul punto, all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Federale secondo cui non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse a seconda della buona o mala fede dei deferiti.
Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di quest’ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti,
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società ASD PATRICA l’ ammenda pari ad €. 300,00;
al Presidente della Società sig. ONORINO VALLECORSA e ai dirigenti della società ASD PATRICA, sig. UMBERTO VERRO, sig. NICOLINO MAURA, l’inibizione per mesi uno; al sig. ALFREDO MAINA, l’inibizione per giorni 15 ed al calciatore MARCO RINALDI la squalifica per 3 gare.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione
Si comunichi
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