COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MIDIRI STEFANO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ SALES LATINA, DELLA SOCIETA’ SALES LATINA E DEL SUO DIRIGENTE CIMINO VINCENZO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MIDIRI STEFANO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ SALES LATINA, DELLA SOCIETA’ SALES LATINA E DEL SUO DIRIGENTE CIMINO VINCENZO Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società PGS SALES LATINA, del dirigente CIMINO VINCENZO nonché il calciatore MIDIRI STEFANO per la violazione dell’art. 1 comma 1 ed art. 46 co. 6 del C.G.S. in reazione all’art. 7 co. 1 e 16 dello Statuto Federale. Nell’atto del 6.8.2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore MIDIRI a 2 gare del Campionato Juniores Provinciale di Latina senza essere tesserato con la Società SALES LATINA che lo aveva schierato in campo nelle partite SS. PIETRO E PAOLO – SALES LATINA del 10.10.2007 e PODGORA CHIESUOLA C. – SALES LATINA del 27.10.2007 La predetta Società, invero, aveva consegnato a mano presso la Delegazione Provinciale di Latina il tesseramento il 8-10-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con la società CITTA’ DI LATINA e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società il 18.10.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. Il Presidente di questa Commissione fissava la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società né per i deferiti mentre hanno fatto pervenire controdeduzioni. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi due di squalifica per il calciatore Midiri, mesi due di inibizione a carico del sig. Cimino e punti 2 di penalizzazione a carico della Società SALES LATINA. E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle due gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la società Sales Latina. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del dirigente accompagnatore Vincenzo Cimino per aver sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nella stessa e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati. Relativamente alle richieste della Procura, questa commissione ritiene di non condividerle e di conformarsi, sul punto, all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Federale secondo cui non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse a seconda della buona o mala fede dei deferiti. Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di questi ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società SALES LATINA l’ammenda pari ad €. 200,00. al dirigenti della società, sig. VINCENZO CIMINO, l’inibizione per giorni 15; al calciatore STEFANO MIDIRI la squalifica per una giornata. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi
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