COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BIONCI IVANO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ FORTE AURELIO , DELLA SOCIETA’ FORTE AURELIO E DEI SUOI DIRIGENTI TIBERTI LEANDRO, CIACCIA FULVIO E MONZA LUCIANO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BIONCI IVANO IRREGOLARMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ FORTE AURELIO , DELLA SOCIETA’ FORTE AURELIO E DEI SUOI DIRIGENTI TIBERTI LEANDRO, CIACCIA FULVIO E MONZA LUCIANO Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società FORTE AURELIO, dei dirigenti TIBERTI LEANDRO, CIACCIA FULVIO, MONZA LUCIANO nonché del calciatore IVANO BIONCI per la violazione dell’art. 10 co. 2 del CGS in relazione all’art. 40 co. 4 delle NOIF nonché dell’art. 1 comma del C.G.S. Nell’atto del 6.8.2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore BIONCI a 3 gare del Campionato di II Categoria senza essere tesserato con la Società FORTE AURELIO che lo aveva schierato in campo nelle partite PALIDORO – FORTE AURELIO del 18.11.2007, FORTE AURELIO – ROMA 70 del 25.11.2007 e DOP. COTRAL – FORTE AURELIO del 2.12.2007. La predetta Società, invero, aveva inoltrato a mezzo raccomandata il tesseramento il 3.11.2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con la società 85 FIUMICINO e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società il 23.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. Il Presidente di questa Commissione fissava la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società né hanno fatto pervenire controdeduzioni. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi tre di squalifica per il calciatore Bionci, mesi due di inibizione a carico dei sig.ri Tiberti, Ciaccia e Monza e punti 3 di penalizzazione a carico della Società Forte Aurelio E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle tre gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la società Forte Aurelio. Ne consegue la responsabilità del calciatore, dei dirigenti accompagnatori che, nelle tre gare contestate, hanno sottoscritto le rispettive liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nelle stesse e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati. Relativamente alle richieste della Procura, questa commissione ritiene di non condividerle e di conformarsi, sul punto, all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Federale secondo cui non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse a seconda della buona o mala fede dei deferiti. Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di quest’ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società FORTE AURELIO l’ammenda pari ad €. 300,00 al dirigenti della società, sig.ri TIBERTI LEANDRO, CIACCIA FULVIO, MONZA LUCIANO, l’inibizione per mesi uno; al calciatore IVANO BIONCI la squalifica per due giornate. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi
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