COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTO PADOVANI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. ROBERTO CONTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CLUETINA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 40 COMMA 4 E ART. 61 DELLE NOIF NONCHÉ’ DELLA SOCIETÀ’ REAL ANGUILLARA CALCIO A 5 , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTO PADOVANI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. ROBERTO CONTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CLUETINA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 40 COMMA 4 E ART. 61 DELLE NOIF NONCHÉ' DELLA SOCIETÀ' REAL ANGUILLARA CALCIO A 5 , AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale con lettera del 10.09.2008 prot.1026/1080PF07-08/MS/blp, letti gli atti relativi alla nota del 20.02.08 del Presidente del Comitato Regionale Lazio LND, con la quale si comunicava alla Procura Federale che la Società A. S.D. Real Anguillara Calcio C/ 5, schierava nelle gare del 13.10.2007 del 27.10.2007, rispettivamente contro il Ronciglione e la Società Castel S. Elia, valevoli per il campionato di calcio a 5, serie D, il calciatore Benedetto Padovani, all'epoca dei fatti già tesserato con la Società Cluetina Calcio (C.R. Marche), ne ha disposto il deferimento di tutti soggetti in epigrafe indicati e per le violazioni a loro ascritte. Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento del 12.10.2007 spedita a mezzo raccomandata, l'atleta in questione risultava ancora tesserato con la Società Cluetina Calcio. Seguiva, quindi, comunicazione del 26.11.07, sempre con racc.a.r. da parte dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio, di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore di cui trattasi. Il giocatore Padovani Benedetto pertanto, veniva utilizzato nonostante la irregolarità del tesseramento, per la partite sopra indicate. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti, all'udienza del 03.12.2008 presenziava la Procura Federale ; per i deferiti nessuno compariva né venivano prodotte memorie difensive. La Procura - riportandosi all'atto di deferimento - ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi due di squalifica per il calciatore Padovani; n.2 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore Sig. Conti Roberto ed due punti di penalizzazione per la A.S.D. Real Anguillara. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nella gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi. Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo del calciatore per due gare ,peraltro disputate anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento , è ulteriore sintomo di assoluta buona fede, anche se la Società aveva comunque il dovere di attendere diligentemente il riscontro della sua istanza, da parte dell’Ufficio tesseramenti competente per territorio, prima di impiegare il proprio giocatore alla gara del giorno seguente la sua richiesta di tesseramento. Tanto premesso, questa Commissione, valutatele tutte le circostanze ; DELIBERA Di comminare al calciatore la squalifica per una gara, al dirigente accompagnatore Sig.Conti Roberto l’inibizione per giorni 15 ed alla Soc. A.S.D. Real Anguillara l’ammenda di € 200,00 . Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione. Si notifichi alle parti interessate.
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