COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO ITALIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CIACIO ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.64 DEL 15.01.2009, (GARA: A.S.D. BORUSSIA 1972 – A.S.D. PROCALCIO ITALIA DEL 11.01.2009, CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA GIRONE B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROCALCIO ITALIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CIACIO ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N.64 DEL 15.01.2009, (GARA: A.S.D. BORUSSIA 1972 – A.S.D. PROCALCIO ITALIA DEL 11.01.2009, CAMPIONATO JUNIORES PRIMAVERA GIRONE B ) La Commissione Disciplinare Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Risulta dal referto di gara che il calciatore della Società istante Ciacio Andrea, veniva espulso perché al 40’ del secondo tempo rivolgeva un’espressione offensiva all’arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso giocatore colpiva il direttore di gara con un colpo di normale forza, provocandogli temporaneo dolore. Nell’abbandonare il campo, il Ciacio reiterava le sue frasi estremamente offensive nei confronti dell’arbitro. Per queste ragioni il calciatore veniva sanzionato come in epigrafe. La reclamante ha invocato, (premessa la eccessività della squalifica inflitta e che nessuno dei suoi dirigenti avesse notato alcun comportamento anomalo del loro tesserato), la massima comprensione nel giudizio adducendo che tale evento si verificava probabilmente a causa di un contatto fortuito tra i due soggetti interessati. Il reclamo non è fondato. La Società ricorrente pur deplorando le varie offese rivolte all’arbitro, meritevoli di sanzione, dava una versione edulcorata che tuttavia non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Certo è, (come esposto doviziosamente dal direttore di gara dapprima sul referto e poi nel suo supplemento), che il calciatore al cospetto del provvedimento disciplinare nell’avvicinarsi all’arbitro, lo colpiva con un calcio di moderata forza alla gamba, provocandogli leggero dolore. Il referto peraltro, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.35. sub 1.1 del C.G.S.). La squalifica assoggettata a gravame appare congrua, tenuto conto che il calciatore ha colpito l’arbitro e per di più, lo ha offeso in maniera reiterata in circostanze diverse; pertanto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa. Conferma la squalifica del calciatore Ciacio Andrea sino al 31.12.2009 come meglio riportato nel provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio nel C.U.N. 64 del 15.01.2009. La tassa reclamo va incamerata.
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