COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL PRETE FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 29.1.2009 (Gara: PRO CALCIO FONDI – HERMADA del 25.1.2009 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL PRETE FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 29.1.2009
(Gara: PRO CALCIO FONDI - HERMADA del 25.1.2009 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non appaiono assumibili;
che, infatti, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta al giocatore, avanzata dalla Società HERMADA in sede di reclamo, non risulta meritevole di accoglimento alla luce delle precise risultanze del referto arbitrale;
che, al contrario, la squalifica di 3 gare irrogata al calciatore è del tutto congrua e proporzionata al comportamento posto in essere da quest’ultimo ai danni del Direttore di gara;
tutto cio’ premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo proposto e, per l’effetto, di confermare la squalifica del giocatore DEL PRETE FRANCESCO per 3 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
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