COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CUS VITERBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE QUADA MOURAD ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43C5 DEL 22.1.2009 (Gara: CUS VITERBO – CANVASS OSTIA del 17.1.2009 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CUS VITERBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DELL’ALLENATORE QUADA MOURAD ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43C5 DEL 22.1.2009 (Gara: CUS VITERBO – CANVASS OSTIA del 17.1.2009 – Campionato Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ricorrente pone in evidenza che l’allenatore QUADA MOURAD non ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso e nemmeno intimidatorio nei confronti dell’arbitro, data la differenza di stazza fisica esistente tra i due. Chiede per tali motivi una congrua riduzione della sanzione. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto gli atti in possesso, è dell’avviso che non esistono margini di accoglimento, in quanto dal referto arbitrale, che come già detto è fonte unica e privilegiata di prova, risulta particolarmente censurabile il comportamento dell’allenatore indicato in epigrafe, in quanto accerchiava il Direttore di gara, al quale rivolgeva minacce sulla prosecuzione dell’incontro se non avesse modificato il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di un calciatore della squadra CUS VITERBO. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo proposto e, per l’effetto, di confermare la squalifica a carico dell’allenatore QUADA MOURAD fino al 31.3.2009. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it