COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO AUSONIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700, SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA, SQUALIFICA DEI CALCIATORI PALLADINO SIMONE FINO AL 31.12.2012, SIMONI ERMANNO FINO AL 15.5.2009 E GARGANO FILIPPO PER 3 GARE, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI MARZIO GIUSEPPE FINO AL 27.2.2009 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 29.1.2009 (Gara: PRO CALCIO AUSONIA – CASALATTICO del 24.1.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 73 del 12/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO AUSONIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700, SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA, SQUALIFICA DEI CALCIATORI PALLADINO SIMONE FINO AL 31.12.2012, SIMONI ERMANNO FINO AL 15.5.2009 E GARGANO FILIPPO PER 3 GARE, DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI MARZIO GIUSEPPE FINO AL 27.2.2009 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 29.1.2009
(Gara: PRO CALCIO AUSONIA – CASALATTICO del 24.1.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che la sanzione inflitta al calciatore GARGANO può essere lievemente ridotta, avendo l’interessato soltanto protestato verbalmente, seppur con espressioni offensive;
rilevato che il reclamo relativo al Dirigente DI MARZIO deve considerarsi inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 45 C.G.S., non sono impugnabili le inibizioni per i Dirigenti fino ad un mese.
Ritenuto del tutto congrua ed adeguata sia la sanzione pecuniaria comminata alla Società PRO CALCIO AUSONIA che la squalifica del campo per una gara, attesi i gravi atti di violenza compiuti dai propri sostenitori, i quali dopo essere entrati sul terreno di gioco, colpivano l’arbitro con la punta di un ombrello all’addome provocandogli dolore, con un pugno all’orecchio, con una manata sul viso, graffiandolo e poi spintonandolo contro la recinzione causandogli una contusione al gomito.
Riservato ogni altro provvedimento, per quanto concerne i calciatori PALLADINO e SIMONI.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo relativo al calciatore GARGANO FILIPPO e, per l’effetto, riduce la squalifica da 3 gare a 2 gare.
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente DI MARZIO GIUSEPPE.
Di respingere il reclamo relativo all’ammenda € 700,00 a carico della Società PRO CALCIO AUSONIA nonche’ la squalifica dal campo per 1 gara.
La tassa di reclamo va restituita.
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