COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL FONTANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CROCE GIANLUCA E DEL DIRIGENTE LATINI CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40/C5 DEL 15.1.2009 (Gara: IVO ROMA – CASTEL FONTANA del 20.12.2008 – Campionato di Calcio A5 Serie C2 Maschile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL FONTANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CROCE GIANLUCA E DEL DIRIGENTE LATINI CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40/C5 DEL 15.1.2009 (Gara: IVO ROMA – CASTEL FONTANA del 20.12.2008 – Campionato di Calcio A5 Serie C2 Maschile) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; - ritenuto che le sanzioni comminate al dirigente LATINI ed al calciatore CROCE in base anche a quanto fatto presente dalla reclamante possano essere soggette ad un ridimensionamento, pur rimanendo però la loro sostanziale entità, configurata in rapporto al comportamento disdicevole dei suddetti tesserati alla fine dell’incontro (lancio di palloni contro l’arbitro, che veniva raggiunto alla schiena ed alla testa, senza conseguenze;) - Premesso quanto sopra; DELIBERA - di accogliere il reclamo avanzato dalla Società CASTEL FONTANA e, per l’effetto, di ridurre le sanzioni inflitte al dirigente LATINI CLAUDIO e del calciatore CROCE GIANLUCA dal 31.12.2009 al 30.9.2009. - La tassa viene restituita.
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