COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 72 DEL 6.2.2009 (Gara: CECCANO – CAVESE 1919 DEL 4.2.2009 – Coppa Italia di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 72 DEL 6.2.2009 (Gara: CECCANO – CAVESE 1919 DEL 4.2.2009 – Coppa Italia di Promozione) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ritenuto che, alla luce di quanto riferito dall’arbitro nel proprio referto, non sussistono elementi tali da consentire una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società reclamante, così come richiesto nel ricorso, e che la stessa sanzione appare congrua in relazione ai gravi episodi di fine gara, nonché alla recidività della ricorrente stessa; DELIBERA - di respingere il reclamo avanzato dalla Società CECCANO e, quindi, di confermare il provvedimento impugnato. - La tassa viene incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it