COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: ANZIOLAVINIO – GIADA MACCARESE DELL’1.2.2009 – Coppa Italia di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 5.2.2009 (Gara: ANZIOLAVINIO – GIADA MACCARESE DELL’1.2.2009 – Coppa Italia di Promozione) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ANZIOLAVINIO contesta quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, in ordine all’assenza della Forza Pubblica, nei confronti della quale sarebbero stati rivolti cori offensivi. - A tale riguardo trasmette copia del documento rilasciato dalla Questura di Roma – Commissariato di P.S. Anzio – Nettuno, nel quale si attesta che all’incontro di cui all’oggetto erano presenti all’interno dell’impianto sportivo personale del Commissariato, sia in uniforme che in abiti civili. - La reclamante pone altresì in evidenza la non corrispondenza al vero di cori offensivi all’indirizzo delle Forze dell’Ordine che quanto meno sarebbero intervenute, come già avvenuto nel passato, per eliminare l’inconveniente lamentato. - Questa Commissione, alla luce di tali considerazioni, ritiene che alcune asserzioni esposte con il presente ricorso della Soc. ANZIOLAVINIO, siano attendibili e che pertanto il provvedimento dell’ammenda possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità. - Detto ciò, questo Organo Giudicante; DELIBERA - di accogliere il ricorso di cui trattasi riducendo l’ammenda da Euro 500,00 ad Euro 200,00. - La tassa si restituisce.
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