COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 29.1.2009 (Gara: VIS CAVE – COLONNA del 25.1.2009 – Campionato di 1ª Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 29.1.2009 (Gara: VIS CAVE – COLONNA del 25.1.2009 – Campionato di 1ª Categoria) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che, come riportato nel referto arbitrale, il Direttore di gara ha sospeso l’incontro a seguito dell’”aggressione fisica” subita per mano dell’assistente di parte della Società VIS CAVE, ed “in aggiunta” anche per la rissa generale scoppiata in campo tra i giocatori delle due squadre, dopo che il calciatore BRANDOLINI della Società COLONNA era stato colpito con calci e pugni da due avversari, il che aveva determinato l’intervento dei suoi compagni, a difesa. Dovendosi ricollegare la sospensione della gara esclusivamente al comportamento violento, sia dell’assistente di parte che dei giocatori della Società VIS CAVE, si è quindi chiesta la revoca delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti della reclamante. In via preliminare deve dichiararsi, innanzitutto, l’inammissibilità del reclamo relativo alla perdita della gara, in quanto la ricorrente non ha inviato – come prescritto dall’art. 46 comma 5 del C.G.S. – copia del reclamo alla controparte. Per quanto concerne invece l’ammenda, questa Commissione ritiene parzialmente assumibili le argomentazioni addotte dalla ricorrente, e pertanto la sanzione pecuniaria, determinata in egual misura per entrambe le Società, dovrà invece essere ridotta nei confronti della Soc. COLONNA, stante la differente e minore responsabilità di quest’ultima. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla perdita della gara; - di accogliere il reclamo relativo all’ammenda e, per l’effetto, riduce la stessa da Euro 300,00 ad Euro 150,00. - La tassa reclamo va restituita.
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