COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PIETRONI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 27 DEL 29.1.2009 (Gara: REAL MARCONI ANZIO – LARIANO CALCIO del 24.1.2009 – Camp. Jun. Provinciale)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PIETRONI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 27 DEL 29.1.2009 (Gara: REAL MARCONI ANZIO – LARIANO CALCIO del 24.1.2009 – Camp. Jun. Provinciale) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore PIETRONI, mentre si accingeva a battere di corsa un calcio di punizione, a causa del terreno scivoloso avrebbe perduto l’equilibrio e di conseguenza, per proteggersi dalla caduta, avrebbe proteso le mani in avanti appoggiandosi all’arbitro. Si è quindi chiesta la revoca della sanzione. Nel referto l’Arbitro ha descritto dettagliatamente il comportamento del giocatore, precisando che, dopo la concessione di un calcio di punizione a proprio favore, il PIETRONI aveva protestato “in modo molto irruente”, in quanto pretendeva l’ammonizione dell’avversario: nel contempo lo stesso giocatore aveva premuto con forza la sua mano destra sul petto del Direttore di gara provocandogli dolore, e subito dopo gli aveva anche lanciato il pallone contro, raggiungendolo al petto; rivolgendogli, dopo l’espulsione, offese ed insulti. Alla luce di quanto riferito dall’Arbitro, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede deve quindi escludersi che il contatto fisico tra il giocatore e il Direttore di gara sia avvenuto in maniera accidentale, ma anzi risulta comprovata la volontarietà di tutti i gravi gesti compiuti dal PIETRONI. Va tuttavia rilevato che il comportamento del giocatore, come ha evidenziato lo stesso arbitro, va ricondotto nell’ambito di protesta, manifestata in maniera irruente e con gesti scomposti ed invasivi, ma senza alcun intento di violenza. Pur ribadendo l’intollerabilità di tale comportamento, questa Commissione ritiene pertanto di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, onde graduare la stessa all’effettiva responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PIETRONI PIETRO dal 30 settembre 2009 al 30 giugno 2009. - La tassa reclamo va restituita.
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