COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO AUSONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PALLADINO SIMONE E FINO AL 15/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SIMONI ERMANNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N.23 DEL 29/1/09 (Gara: Pro calcio Ausonia – Casalattico del 24/1/09 – Camp.III° CAT. FR. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' PRO CALCIO AUSONIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PALLADINO SIMONE E FINO AL 15/5/2009 A CARICO DEL CALCIATORE SIMONI ERMANNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N.23 DEL 29/1/09 (Gara: Pro calcio Ausonia – Casalattico del 24/1/09 - Camp.III° CAT. FR. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante contesta che i calciatori Palladino e Simoni abbiano posto in essere comportamenti violenti o aggressivi nei confronti dell'Arbitro, avendo essi soltanto protestato verbalmente per l'espulsione di un proprio compagno. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 15' del s.t., a seguito dell'espulsione del calciatore Gargano della Pro calcio Ausonia, era stato attorniato da alcuni compagni di squadra dell'espulso, i quali protestavano per detto provvedimento; all'improvviso uno di essi, e precisamente il n. 3 Palladino Simone, che già nel primo tempo era stato ammonito per proteste, gli aveva sferrato, con la mano destra, un violento pugno all'addome, che gli aveva causato un forte dolore, talché era stato costretto a sospendere l'incontro. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, aveva scorto a una distanza di circa 5 metri il calciatore Simoni Ermanno, già espulso nel corso del primo tempo, mentre si avvicinava con fare minaccioso, ma lo stesso era stato prontamente bloccato dai compagni, sicché, per evitare ogni eventuale contatto fisico, egli si era immediatamente fermato; a quel punto il calciatore si era divincolato e aveva cercato nuovamente di avvicinarsi a lui, ma anche questa volta era stato trattenuto dai compagni, sempre ad un distanza di 4/5 metri. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovati e dettagliatamente descritti i comportamenti posti in essere dai due giocatori. Il Palladino dovrà quindi rispondere per il grave gesto di violenza (pugno all'addome, con forte dolore) compiuto nei confronti dell'Arbitro, gesto che, peraltro, ha determinato la sospensione dell'incontro; mentre al Simoni dovrà imputarsi l'atteggiamento gravemente minaccioso assunto più volte nei confronti dello stesso Arbitro. Pur ribadendo l'intollerabilità di tali comportamenti, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, dovendo graduare e rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del Calciatore PALLADINO SIMONE dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2012 e la squalifica del calciatore SIMONI ERMANNO dal 15 maggio 2009 al 15 marzo 2009. Sulla tassa di reclamo si è già provveduto con la decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 12/2/09.
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