COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI GIORGIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 15/1/09 (Gara: Cecchina Al. Pa. – Latina del 14/12/09 – Campionato ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI GIORGIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 15/1/09 (Gara: Cecchina Al. Pa. – Latina del 14/12/09 - Campionato ECCELLENZA) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che il giocatore Ricci abbia colpito l'Arbitro con un pugno ad una guancia, e sostiene invece che il giocatore, “sbracciando” per farsi largo tra i compagni che pressavano l'Arbitro, e protestare anch'egli per la concessione del calcio di rigore, nella concitazione del momento e con gesto scomposto, avrebbe colpito accidentalmente la guancia dell'Arbitro a mano aperta, ma senza alcuna volontà di arrecargli un danno; il che sarebbe dimostrato anche dal fatto che la “sbracciata” aveva seguito un traiettoria curvilinea dall'alto verso il basso, e non già rettilinea verso il volto del Direttore di gara. Prodotto, a riprova documentale dei fatti, il filmato dell'incontro, la reclamante ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al momento della concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, era stato circondato da numerosi giocatori del Cecchina, i quali protestavano vibratamente; dopo circa 10/15 secondi aveva notato sulla sua destra un braccio di un giocatore non identificato, che lo aveva colpito sulla guancia sinistra causandogli forte dolore;. egli aveva avuto la sensazione che il colpo fosse diretto volontariamente contro il suo viso, se pur scaturito nell'ambito della protesta collettiva. Il Direttore di gara ha dichiarato che il gesto del braccio era stato repentino, con un movimento di natura circolare, e ha inoltre precisato che le dita della mano non erano serrate come per un pugno, infatti non aveva avuto la sensazione di essere stato colpito dalle nocche della mano, ma neppure da un semplice schiaffo. L'Arbitro ha infine confermato che dopo la gara si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ove gli era stata diagnosticata un ferita escoriata della mucosa boccale e una contusione all'arcata mandibolare sinistra, con prognosi di 7 gg., come da referto del Pronto Soccorso. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro e all'esito dell'esame delle immagini del filmato che, ai sensi dell'art. 35 comma 1,2 del C.G.S., questa Commissione ritiene di poter acquisire, dovendosi sanzionare un gesto di violenza compiuto da un soggetto non identificato dall'Arbitro, risultano comprovate le seguenti circostanze: il Direttore di gara non è stato colpito con un pugno alla guancia; il calciatore Ricci si è inserito, in un secondo tempo, nel gruppo dei giocatori che protestavano vivacemente nei confronti dell'Arbitro, pressandolo; nel mentre si faceva largo tra i compagni, il suo braccio destro, con un movimento circolare dell'alto verso il basso, è andato ad attingere la guancia dell'Arbitro; tale gesto non è stato accompagnato da alcun insulto o offesa nei confronti del Direttore di gara. Così ricostruita la dinamica dei fatti, questa Commissione, valutato altresì il contesto in cui si è verificato l'evento, ritiene che al gesto del calciatore Ricci non possa attribuirsi la natura di un atto violento, diretto intenzionalmente ad arrecare un danno fisico all'Arbitro. Non può tuttavia non rilevarsi che tale gesto, scomposto ed invasivo, ha causato, in ogni caso, delle lesioni al Direttore di gara, il quale, per tale motivo, è stato costretto a sospendere l'incontro. Pur ribadendo l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, la sanzione dovrà tuttavia essere rapportata alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore RICCI GIORGIO dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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