COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO DELLA A.S.D. CINQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE E DEL CALCIATORE QUINZI ANGELO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 34 DEL 26.02.09 IN MERITO ALLA GARA A.S.D. CINQUINA CRAL – VALLINFREDA DEL 21.02.09 DEL CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO DELLA A.S.D. CINQUINA CRAL CENTRALE DEL LATTE E DEL CALCIATORE QUINZI ANGELO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 34 DEL 26.02.09 IN MERITO ALLA GARA A.S.D. CINQUINA CRAL - VALLINFREDA DEL 21.02.09 DEL CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA Con ricorsi ritualmente instaurati la A.S.D. Cinquina Cral Centrale Del Latte ed il calciatore Quinzi Angelo impugnavano la decisione del G.S. in epigrafe individuata, in virtù della quale la Società veniva sanzionata con la perdita della gara contro il Vallinfreda con il punteggio di 0 - 3 ed il calciatore con la squalifica fino al 31.05.09. Per motivi di chiarezza espositiva si valutano separatamente le posizioni della Società e del calciatore. Per quanto concerne la Società, deve ritenersi pacifica la circostanza per cui, a seguito dell’espulsione del calciatore Quinzi, il direttore di gara veniva circondato con atteggiamenti minacciosi ed ingiuriato dai calciatori Neri Gianni (capitano della Cinquina Cral), Mangone David, e Conochiella Francesco. A questo punto, il direttore di gara ai sensi dell’art.64 II comma N.O.I.F. legittimamente sospendeva la gara, ritenendo i tre calciatori sopra citati espulsi. Essendo stati espulsi anche il calciatore Quinzi ed al 46’ del I tempo il calciatore Lelli Massimiliano, la Cinquina Cral si trovava, ai sensi dell’art.73 II comma NOIF, con un numero insufficiente per proseguire la gara. Inoltre, si stigmatizza il comportamento tenuto dalla Società ospitante assolutamente censurabile anche in riferimento alla condotta violenta posta in essere dal dirigente Pio Americo che, nella qualità di assistente di parte, colpiva l’arbitro al piede destro con la bandierina. Per quanto concerne la posizione del calciatore Quinzi, pur ritenendo il medesimo colpevole dei fatti ascritti – anzi, alla stregua dell’esperienza professionistica da lui vantata in ricorso dovrebbe contribuire a diffondere un atteggiamento di assoluto fair play specie nella categoria in esame, si ritiene la squalifica inflitta fino al 30 maggio 2009 eccessiva e che può, seppur in misura minima, essere mitigata. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. Cinquina Cral Centrale del Latte, confermando la perdita della gara contro il Vallinfreda con il punteggio di 0-3 e la sanzione della inibizione del dirigente Pio Americo fino al 30.09.09; accoglie parzialmente il ricorso proposto dal calciatore Quinzi Angelo riducendo la squalifica dal 31.05.09 al 26 aprile 2009. La tassa reclamo va restituita.
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