COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCUOLA VACANZE E SPORT AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 43 DEL 19-2-2009 IN MERITO ALLA GARA MONTEROSI – SCUOLA VACANZE E SPORT DEL 7-2-2009 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCUOLA VACANZE E SPORT AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 43 DEL 19-2-2009 IN MERITO ALLA GARA MONTEROSI – SCUOLA VACANZE E SPORT DEL 7-2-2009 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI DI ROMA Con la delibera impugnata il competente Giudice Sportivo ha respinto la giustificazione inviata dalla società Scuola Vacanze e Sport in riferimento alla mancata presentazione per la disputa della gara in oggetto. In tale atto l’attuale reclamante deduceva di essersi recata sul campo di Monterosi il giorno 7-2-2009 ben in anticipo rispetto all’orario fissato per l’inizio della gara della ore 17,00. In tali frangenti però apprendeva che la gara in questione era stata anticipata alle ore 15,15 su altro campo, il comunale di Magliano Romano. Pur essendosi portata immediatamente in tale impianto distante almeno venti chilometri, non era riuscita ad arrivare sul campo programmato nel termine di attesa. Aggiungeva che i dirigenti del Monterosi avevano mostrato un fax inviato al competente comitato con il quale si richiedeva lo spostamento della prefata gara per concomitanza con la gara del campionato di calcio a 5. In tale atto veniva precisato dal Monterosi che non era stato possibile acquisire il consenso della società avversaria in quanto non reperita ai numeri telefonici riportati nell’elenco società. Nei giorni successivi nessuna comunicazione era arrivata alla reclamante né dalla società avversaria né dal comitato e nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2009 non era stato possibile consultare il comunicato ufficiale per problemi di accesso al server del comitato. In ultima analisi contestava la legittimità dello spostamento, richiesto in data 2 febbraio 2009, in quanto tale richiesta doveva essere da lei vistata per avallo mentre, invece, ne era rimasta del tutto all’oscuro. Il Giudice di primo grado respingeva le giustificazioni addotte sulla considerazione che la variazione del programma gare, avvenuta d’ufficio, doveva intendersi conosciuta dalla società reclamante a far data dalla pubblicazione del programma gare sul comunicato ufficiale n. 39 del 5-2-2009 e quindi prima della disputa della gara programmata per il 7-2-2009. La società doveva quindi considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti e, conseguentemente, irrogava le sanzioni previste per tale violazione, perdita della gara, ammenda di € 25,00 e penalizzazione di un punto in classifica. Reitera in questa sede le doglianze la società reclamante, ribadendo che lo spostamento della gara era avvenuto su istanza di parte e non d’ufficio e quindi in maniera non regolamentare, essendo privo dell’avallo della società avversaria e fuori del termine temporale per la richiesta di spostamento unilaterale. Insiste quindi affermando la non idoneità della pubblicazione dello spostamento gara sul comunicato ufficiale quando ciò avvenga al di fuori dei termini regolamentari previsti. Il reclamo è fondato. Invero il problema che si pone in sede di interpretazione delle norme da applicare nel caso di specie non è quello relativo alla presunzione di conoscenza delle decisioni pubblicate sul comunicato ufficiale. Tale principio, cardine della disciplina sportiva, non può e non deve essere derogato in nessun caso, anche quando sia acclarata la materiale impossibilità di venire effettivamente a conoscenza del contenuto dei comunicati ufficiali. Nel caso di specie però non si tratta di una decisione disciplinare ma di atto meramente organizzativo, uno spostamento gara, che segue regole diverse e la cui pubblicazione ha efficacia notiziale e non costitutiva. Più semplicemente la pubblicazione sul comunicato ufficiale ha effetti meramente conoscitivi e deve seguire ad uno schema di adozione da parte degli organi competenti che non può essere derogato e non viene sanato dalla pubblicazione sul comunicato. Fondate, nel merito, sono apparse le censure della reclamante al procedimento con cui si è proceduto allo spostamento della gara. Infatti è previsto che lo spostamento su istanza di una sola delle parti deve avvenire entro un termine ampio, sufficiente per far pubblicare il relativo spostamento sul comunicato ufficiale della settimana antecedente alla gara. E’ altresì previsto che, quando a richiedere lo spostamento siano entrambi le società, si possa inoltrare la comunicazione nel termine di cinque giorni prima della gara. Infine lo spostamento d’ufficio, per indisponibilità sopravvenuta del campo di gioco o per altre cause straordinarie e di forza maggiore, può avvenire a cura degli Organi federali anche ad oras ma, in tal caso, deve darsi luogo alla comunicazione diretta alle società. Lo spostamento della gara fu ad istanza di una sola delle parti e quindi venne inoltrato fuori termine e non doveva essere accettato; nel caso poi il comitato avesse effettivamente accertato l’indisponibilità del campo di gioco, avrebbe potuto e dovuto procedere allo spostamento ma in quel caso dovevano essere avvisate direttamente con mezzo idoneo entrambi le società. E’ evidente che uno spostamento d’ufficio, riportato solo sul comunicato ufficiale a 36 ore dalla disputa della gara non sia idoneo a formare la effettiva conoscenza della decisione adottata, anche per le indubbie difficoltà logistiche che un’anticipazione di orario ed uno spostamento di sede, tra comuni distanti almeno venti chilometri, avrebbe comportato. Tutto ciò premesso la decisione impugnata va annullata integralmente e va disposta la ripetizione della gara ed in tal senso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e di annullare integralmente la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Manda il Comitato Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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