COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE PANZIRONI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: QUARTICCIOLO – URBEROMA dell’1.3.2009 – Campionato Juniores Primavera)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTICCIOLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCAITORE PANZIRONI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 5.3.2009 (Gara: QUARTICCIOLO – URBEROMA dell’1.3.2009 – Campionato Juniores Primavera) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società QUARTICCIOLO pone in evidenza il clima di assoluta correttezza con cui si è svolta la gara e che si è verificato il solo episodio relativo al calciatore PANZIRONI ALESSIO, il quale veniva espulso dall’arbitro per proteste ed in reazione gli lanciava contro la fascia di capitano, senza colpirlo, continuando nel suo atteggiamento protestatorio. In effetti, dal referto arbitrale emerge quanto sostiene la ricorrente circa il comportamento tenuto dal PANZIRONI, ma questa Commissione, pur censurando il comportamento dell’atleta, ritiene che la sanzione stessa possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità, rapportando la stessa alle abituali sanzioni comminate per casi analoghi. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo in oggetto, riducendo la squalifica del calciatore PANZIRONI ALESSIO da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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