COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE PADULA MASSIMO (SOC. INDOMITA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12/2/09 ( Gara: Pol. De Rossi – Indomita Pomezia dell’8/2/09 – Campionato II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE PADULA MASSIMO (SOC. INDOMITA POMEZIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12/2/09 ( Gara: Pol. De Rossi – Indomita Pomezia dell'8/2/09 - Campionato II° CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva: Il reclamante riconosce di aver lanciato a terra la bandierina, in segno di protesta per le decisioni dell'Arbitro e di aver rivolto insulti a quest'ultimo dopo l'allontanamento dal campo, ma esclude nella maniera più assoluta di aver colpito il Direttore di gara con un calcio, mentre lo stesso rientrava negli spogliatoi; e ciò, anche perché, in quel momento, egli era trattenuto per le braccia da un poliziotto, presente sul posto. Ha quindi invocato una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo aver allontanato dal terreno di gioco l'assistente di parte, Sig. Padula Massimo, per reiterate proteste, questi, che si trovava sulla linea laterale del campo ad una distanza di circa 10 metri, gli aveva lanciato contro la bandierina, che aveva poi toccato terra a 3 metri da lui. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, al termine dell'incontro, dopo aver superato il cancello di uscita, nello spazio antistante gli spogliatoi aveva notato la presenza del medesimo Sig. Padula, con al suo fianco un poliziotto e alcuni giocatori, il quale, al suo avvicinarsi, gli aveva rivolto insulti e minacce e, una volta che egli era giunto alla sua altezza, “aveva fatto il gesto di scalciarlo, sfiorando la sua coscia, ma senza alcun impatto violento o dolore”, anche perché era stato prontamente bloccato sia dal poliziotto che dai propri giocatori. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, deve quindi escludersi la sussistenza di ogni gesto di natura violenta da parte del Padula, ed il suo comportamento andrà ricondotto nell'ambito di una accesa protesta, manifestata con atteggiamenti scomposti, offensivi e gravemente minacciosi. Pur ribadendo l'intollerabilità di tale comportamento, la sanzione dovrà tuttavia essere rapportata alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del Dirigente PADULA MASSIMO dal 31 dicembre 2011 al 30 settembre 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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