COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NERONIANA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. DEL PRESIDENTE SIG. DI GIROLAMO GIACOMO E DEI DIRIGENTI SIGG. SCAGNETTI TORQUATO, BARBON ALDO, CINQUEGRANE GIOVANNI, MORONI CLAUDIO PER VIOLAZIONE ART.1 E 61 NOIF E DEL CALCIATORE MORONI MARCO PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NERONIANA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. DEL PRESIDENTE SIG. DI GIROLAMO GIACOMO E DEI DIRIGENTI SIGG. SCAGNETTI TORQUATO, BARBON ALDO, CINQUEGRANE GIOVANNI, MORONI CLAUDIO PER VIOLAZIONE ART.1 E 61 NOIF E DEL CALCIATORE MORONI MARCO PER VIOLAZIONE ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società VIRTUS NERONIANA ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS, del suo Presidente sig. DI GIROLAMO GIACOMO e dei dirigenti SCAGNETTI TORQUATO, BARBON ALDO CINQUEGRANE GIOVANNI, MORONI CLAUDIO per violazione dell’art. 1 e 61 delle NOIF nonché il calciatore MORONI MARCO per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 7 e 16 dello Statuto federale. Nell’atto del 21-10-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore MORONI MARCO a otto gare del campionato Allievi Provinciali senza essere tesserato con la Società S.S. VIRTUS NERONIANA che l’aveva schierato in campo nelle seguenti partite: VIRTUS NERONIANA – POMEZIA CALCIO 12.1.2008 LARIANO – VIRTUS NERONIANA 20.1.2008 AIRONE ARDEA – VIRTUS NERONIANA 27.1.2008 VIRTUS NERONIANA – NETTUNO 3.2.2008 CEDIAL LIDO DEI PINI – VIRTUS NERONIANA 9.2.2008 VIRTUS NERONIANA – LANUVIO CAMP. 17.2.2008 VIRTUS NERONIANA – CRETAROSSA 2.3.2008 SEGNI – VIRTUS NERONIANA 16.3.2008 La predetta società, invero, aveva inoltrato con raccomandata A.R. il tesseramento al competente Ufficio Tesseramento il 14-1-2008 ma il calciatore risultava tesserato con la Società DILETTANTI FALASCHE dal 19.9.2007 e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società VIRTUS NERONIANA l’ 11-4-2008 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 14.01.2009 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società né per i deferiti né hanno fatto pervenire controdeduzioni. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi quattro di squalifica per il calciatore Moroni Marco, mesi uno di inibizione a carico del Presidente, Sig. Di Girolamo e dei Dirigenti Moroni, Barbon e Cinquegrane, mesi quattro di inibizione a carico del Dirigente Sig. Scagnetti e 8 punti di penalizzazione a carico della Società Virtus Neroniana. E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle otto gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la Società Virtus Neroniana. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Presidente, per aver sottoscritto il tesseramento del calciatore senza aver effettuato, con la dovuta diligenza, i controlli necessari a garantire la legittimità del tesseramento e per aver sottoscritto le distinte di gara in cui ha partecipato il calciatore Moroni e dei rispettivi dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nelle stesse e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, ben prima che fosse pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di quest’ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società VIRTUS NERONIANA l’ammenda pari ad €. 300,00; al Presidente della società sig. DI GIROLAMO GIACOMO l’inibizione per giorni 15; al dirigente della società VIRTUS NERONIANA, sig. SCAGNETTI TORQUATO l’inibizione per 1 mese, mentre per gli altri dirigenti sig.ri BARBON ALDO CINQUEGRANE GIOVANNI, MORONI CLAUDIO, l’inibizione per giorni quindici ed al calciatore MORONI MARCO la squalifica per tre giornate. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione. Si comunichi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it