COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ COLLE DIANA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. DEL CALCIATORE BOMARSI DAVIDE PER VIOLAZIONE ART 1 E 46 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DEL DIRIGENTE SIG. TASCHINI ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ COLLE DIANA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. DEL CALCIATORE BOMARSI DAVIDE PER VIOLAZIONE ART 1 E 46 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DEL DIRIGENTE SIG. TASCHINI ROBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 E 16 STATUTO FEDERALE
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società COLLE DIANA ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS del dirigente TASCHINI ROBERTO per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in reazione all’art. 7 e 16 dello Statuto federale nonché il calciatore BOMARSI DAVIDE per la violazione dell’art. 1 comma 1 ed art. 46 co. 6 del C.G.S. in relazione all’art. 7 co. 1 e 16 dello Statuto Federale.
Nell’atto del 26-11-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore BOMARSI DAVIDE a n. 2 gare del Campionato Calcio a 5 Serie D della Delegazione Provinciale di Viterbo senza essere tesserato con la Società COLLE DIANA che l’aveva schierato in campo nelle seguenti partite:
COLLE DIANA – SAMMARTINESE 27.10.2007
CASTEL S. ELIA – COLLE DIANA 2.11.2007
La predetta società, invero, aveva consegnato presso la Delegazione Provinciale di Viterbo la richiesta di tesseramento il 26.10.2007 ma il calciatore risultava tesserato con la Società CAPRANICA SUTRI dal 13.11.2004 e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società COLLE DIANA il 12.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto.
Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 14.01.2009 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data è comparso il calciatore Bomarsi mentre per la Società e per il dirigente nessuno è comparso e non sono pervenute controdeduzioni.
Il Bomarsi protestava l’assoluta buona fede. Il calciatore si riteneva svincolato in quanto la Società CAPRANICA SUTRI nella stagione sportiva 2007/2008 non si iscrisse al Campionato Juniores, Campionato nel quale era solito giocare, e non veniva convocato in prima squadra.
Il Bomarsi veniva contattato successivamente dalla Società COLLE DIANA che gli assicurava la regolarità del tesseramento risultando libero da vincoli. Dopo solamente 2 gare però, infortunatosi, non venne più utilizzato dalla Società.
La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi uno di squalifica per il calciatore Bomarsi, mesi uno di inibizione a carico del sig. Taschini e punti 2 di penalizzazione a carico della Società ASD COLLE DIANA
E’ evidente che l’irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle due gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso viene schierato in campo malgrado non potesse in quanto non tesserato con la società ASD COLLE DIANA. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del dirigente accompagnatore TASCHINI per aver sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti nella stessa e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto ai suoi tesserati.
Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede.
Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
L’immediato fermo del calciatore, ben prima che fosse pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede.
Rilevato che, nella fattispecie non si ravvede la mala fede da parte di quest’ultimi, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti,
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società ASD COLLE DIANA l’ammenda pari ad €. 150,00;
al dirigenti della società, sig. TASCHINI ROBERTO, l’inibizione per giorni 15; al calciatore BOMARSI DAVIDE la squalifica per una giornata.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione.
Si comunichi.
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