COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AA.CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 19.3.2009 (Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – REBIBBIA del 14.3.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AA.CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 19.3.2009
(Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – REBIBBIA del 14.3.2009 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che, da quanto puntualmente descritto dall’Arbitro nel proprio referto, non sussiste alcun dubbio circa l’appartenenza alla tifoseria della ricorrente della persona che, alla fine dell’incontro, si rendeva protagonista di episodi di violenza nei confronti del Direttore di Gara e dei Dirigenti locali, così come rappresentato dall’arbitro stesso;
tenuto quindi conto che l’assunto della Società AA.CC. N.C. REBIBBIA tendente a negare la propria responsabilità in ordine alla condotta della citata persona non può essere preso in considerazione;
ritenuta appena congrua la sanzione pecuniaria comminata dal primo Giudice alla ricorrente rapportato alla gravità dell’accaduto.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società AA.CC. N.C. REBIBBIA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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