COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII, DI MIMMO ZINGARO PRESIDENTE, RINO ROSSINI, DIRIGENTE, BOCCHINI FEDERICO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, DI RAIMONDO FABIO, PASQUALI ALESSANDRO, TARQUINI EMANUELE TUTTI ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI CON LA STESSA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII, DI MIMMO ZINGARO PRESIDENTE, RINO ROSSINI, DIRIGENTE, BOCCHINI FEDERICO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, DI RAIMONDO FABIO, PASQUALI ALESSANDRO, TARQUINI EMANUELE TUTTI ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI CON LA STESSA SOCIETA’ Con atto del 3 febbraio 2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento della società Roma VIII e dei suoi tesserati sopra elencati per rispondere: la società della violazione degli articoli 4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte ai suoi tesserati, ed i tesserati BOCCHINI, SPERATI, VIOLA, FORTE, GRASSI e BRUGNOLI per le violazioni degli articoli 1 comma 1 CGS ed i tesserati DI RAIMONDO, PASQUALI e TARQUINI per violazione dell’ articolo 1 comma 3 CGS. A sostegno del deferimento la Procura ha dedotto la commissione delle violazioni anzidette per mancata osservanza dei precetti contenuti nell’articolo 39 comma 2 regolamento della LND e 94 comma 1 e 94 ter comma 2 delle NOIF. Infatti il Presidente della Società Mimmo Zingaro ed il cassiere della stessa Rino Rossini, avrebbero stipulato accordi economici con tutti i calciatori indicati, in violazione delle norme regolamentari che vietano pattuizioni economiche assimilabili a stipendi od erogazioni periodiche non collegate all’effettivo rimborso spese, nei limiti di legge, per prestazioni effettivamente rese. I tesserati Di Raimondo, Pasquali e Tarquini non avrebbero invece risposto alla convocazione della Procura Federale senza addurre giustificazioni. La Commissione Disciplinare territoriale ha quindi fissato la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazioni alle parti ed assegnando termine per il deposito di deduzioni e memorie difensive. Facevano pervenire memorie difensive i calciatori Paparelli, Viola, Bocchini e Di Raimondo. I primi tre con identiche motivazioni, pur non negando i fatti, assumevano la loro totale buona fede in quanto non ritenevano di violare alcuna norma pattuendo con la società dei rimborsi mensili forfetari , peraltro per modesti importi, e che, pur riconoscendo che l’ignoranza della normativa federale non può essere posta a scusante, sottolineavano come la loro assoluta inconsapevolezza emergesse anche dal comportamento tenuto nei confronti degli inquirenti a cui avevano lealmente riferito i fatti. Partecipavano alla riunione, oltre al rappresentante della Procura Federale, il Presidente Zingaro, il dirigente Rossini, ed i calciatori Forte e Di Raimondo. Il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il presidente Zingaro ed il dirigente Rossini l’inibizione per due anni e sei mesi, per i calciatori Sperati, Viola, Forte, Grassi, Brugnoli, Di Raimondo, Pasquali e Tarquini un anno e sei mesi di squalifica, per la società Roma VIII € 15.000,00 di ammenda. Il calciatore Forte ribadiva che non si trattava di stipendi ma semplicemente di rimborsi chilometrici tra l’altro non percepiti con continuità e comunque intorno ai 200 euro mensili. Il dirigente Rossini confermava che si trattava di rimborsi saltuari e di piccolo importo. Il Presidente Zingaro contestava l’applicabilità alla sua società del disposto dell’articolo 94 ter NOIF ed insisteva nel ribadire che si trattava solo di rimborsi benzina come usualmente erogati da tutte le società dilettantistiche. Tutti i deferiti chiedevano il proscioglimento. Deve preliminarmente disporsi il proscioglimento del calciatore Di Raimondo. In effetti dagli atti trasmessi dalla Procura ed, in particolare, dalla copia del telegramma di invito per l’audizione innanzi al collaboratore della Procura delegato alle indagini, è emerso che la comunicazione venne inviata al Di Raimondo con telegramma presso l’indirizzo di Via G. Lopresti 3 00144 Roma, mentre il Di Raimondo abita in effetti in Via Giuseppe Lo Presti 3 00043 Ciampino. E’ quindi evidente che il tesserato non abbia mai ricevuto la comunicazione de quo e quindi non deve rispondere della violazione ascritta. Parimenti deve affermarsi la responsabilità dei calciatori Pasquali e Tarquini per la violazione a loro ascritta essendo invece provato che non hanno risposto alla convocazione dell’ufficio e non hanno inoltrato giustificazioni di sorta, né hanno esercitato alcuna facoltà difensiva nel giudizio, impedendo quindi qualsiasi vaglio di eventuali scusanti. In relazione alla violazione delle norme sulle pattuizioni economiche tra società e calciatori non professionisti deve, innanzitutto, affermarsi la non applicabilità alla società ed ai calciatori e tesserati deferiti delle norme previste dall’articolo 94 ter delle NOIF che sono esplicitamente riservate dall’articolo 39 n. 3 del regolamento della LND e dalla rubrica e dal combinato disposto del numero 1 e del numero 2 dello stesso articolo 94 ter, ai soli calciatori delle squadre partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla LND e non ai campionati regionali, come quello di promozione ove si sono verificati i fatti addebitati. Deve per converso affermarsi la responsabilità di tutti i deferiti per tale violazione in relazione al disposto dell’articolo 94 comma 1 delle NOIF. Invero la pattuizione economica riguardò sicuramente importi modestissimi e che, calcolando il numero di presenze agli allenamenti medi e le quattro gare di campionato, ben poteva essere legittimamente erogato seguendo la vigente normativa fiscale sui rimborsi spese ed indennità di presenza degli atleti dilettanti. Ciò non di meno la forma scelta fu sicuramente irregolare in quanto qualsiasi rimborso deve essere legato alla presenza effettiva agli allenamenti ed alle gare e non può essere concordato forfetariamente. Quindi, pur riconoscendo la sostanziale continenza del pattuito con quanto effettivamente erogabile, si deve sottolineare come la forma prescelta potesse potenzialmente configurare una erogazione di natura stipendiale in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o para subordinato. Proprio quello che il regolamento vuole evitare a tutela delle società, dei dirigenti e degli stessi calciatori. Con le relative premesse quindi deve affermarsi la responsabilità dei deferiti e la sanzione va fissata nei termini di cui al dispositivo, congruamente ridimensionata rispetto al petitum. Infine va valutata la responsabilità della società che emerge sia direttamente, per l’azione del rappresentante legale, sia oggettivamente per le violazioni ascritte ai propri tesserati. In rapporto alla pena la Commissione non può discostarsi dalla previsione edittale dell’articolo 8 n. 6 del CGS e, valutato quanto emerso dalle audizioni dei deferiti, e la durata presumibile del rapporto si deve concludere che appare congrua la sanzione di € 10.000,00 pari all’importo di quanto illecitamente pattuito tra società e calciatori. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito il calciatore Fabio Di Raimondo (ASD Torbellamonaca) Di dichiarare il presidente dell’ASD Roma VIII Mimmo Zingaro ed il dirigente della stessa società Rossini Rino responsabili delle violazioni ascritte, così come rideterminate nella parte motiva, e per l’effetto di irrogare agli stessi la sanzione dell’inibizione per mesi 12. Di dichiarare i calciatori Pasquali Alessandro (ASD Nuovasuperiride La Rustica) e Tarquini Emanuele (ASD Roma VIII) responsabili della violazione loro ascritta e per l’effetto di irrogare agli stessa la squalifica per mesi due Di dichiarare i calciatori Bocchini Federico (USD Monterotondo Scalo), Sperato Marco (ASD Stilecasa Calcio), Viola Davide (USD Monterotondo Scalo) Forte Daniele (ASD Mentana Jenne) Grassi Marco (GC AA.CC. N.C. Rebibbia), Brugnolli Luca (ASD Pibe de Oro) responsabili delle violazioni loro ascritte, così come rideterminate nella parte motiva, e per l’effetto di irrogare agli stessi la sanzione della squalifica per mesi tre. Di dichiarare la società ASD Roma VIII responsabile della violazione ascritta e di applicare alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila) Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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