COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAGLIOZZI DAMIANO E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAGLIOZZI DAMIANO E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL Con atto del 4 febbraio 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Damiano Magliozzi, presidente della Polisportiva Gaeta s.r.l. e la stessa società il primo per rispondere della violazione di cui all’articolo 5 comma 1 e 5 del CGS oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’articolo 1 comma 1 CGS e la società ai sensi dell’articolo 4 comma 1 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. A sostegno del deferimento l’Organo requirente rilevava che, nell’ambito di una precedente indagine della Procura Federale che aveva vista coinvolta la società da lui rappresentata, il Sig. Magliozzi rivolgeva un esposto al Presidente del Comitato Regionale Lazio in cui sollevava dubbi non solo sulla capacità del collaboratore delegato alle indagini, ma anche sulla correttezza ed imparzialità del medesimo e della Procura nel suo insieme. Rilevava inoltre che le medesime critiche, in forma aggressiva ed esacerbata, erano state ribadite su di un articolo anonimo apparso sul sito della stessa società, con la pubblicazione di documenti integrali dell’indagine da cui si potevano ricavare gli indirizzi ed i numeri telefonici delle numerose persone audite, tra cui l’Arbitro ed i collaboratori arbitrali. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine alle parti per l’inoltro di memorie difensive. Facevano pervenire memoria difensiva i deferiti che sollevavano preliminarmente l’improcedibilità del deferimento per la mancata notifica agli interessati dell’atto di deferimento. Nella riunione fissata compariva, oltre al rappresentante della Procura Federale, il procuratore delegato dalla società che protestava l’assoluta innocenza dei deferiti, rispetto alle incolpazioni, in quanto il Presidente Magliozzi aveva espresso legittime critiche all’operato dell’inquirente, soprattutto in relazione alle modalità di audizione dei tesserati, sentiti collettivamente e non individualmente, e sulla anomala circostanza che la società Pisoniano avesse indirizzato il suo esposto alla Procura Federale non all’organo ma direttamente al collaboratore della Procura, poi effettivamente incaricato dell’indagine. In relazione alla pubblicazione di dati sensibili sul sito della società, osservava che tale increscioso episodio era stato immediatamente risolto, non appena sollevato il problema, con la cancellazione di tutti i dati sensibili. Sulla eccezione preliminare veniva prodotto rapporto delle Poste Italiane S.p.A. che attestava la consegna del plico contenente l’atto di deferimento presso il domicilio dei deferiti. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva il presidente Magliozzi l’inibizione per mesi 6 e per la società l’ammenda di € 3.000,00. La difesa dei deferiti concludeva per il proscioglimento in via principale ed in via subordinata per l’applicazione delle sanzioni minime previste. Ritiene la Commissione che le violazioni ascritte ai deferiti si siano effettivamente verificate. E’ pur vero che l’intento dell’esposto del presidente Magliozzi rientrava nelle facoltà regolamentari che prevedono la segnalazione agli organi federali competenti di eventuali anomalie in relazione a comportamenti di dirigenti e collaboratori della federazione. L’esposto però travalicò in alcune parti la sua corretta funzione di segnalazione di irregolarità e di critica all’operato del collaboratore e sconfinò nella gratuita illazione e nell’offesa quando, dopo aver segnalato quelle che si ritenevano anomalie, si diffuse in considerazioni sulla correttezza sostanziale, sull’imparzialità e quindi sull’onestà intellettuale del collaboratore incaricato delle indagini. Infatti esaminando l’esposto si può vedere che lo stesso parte da due considerazioni, la familiarità tra il presidente del Pisoniano ed il collaboratore e le differenze di modalità negli interrogatori tra i tesserati delle due squadre che si rivelano almeno parzialmente infondati. Infatti l’invio del plico dal Pisoniano direttamente al collaboratore della Procura, fu esclusivamente dovuto al fatto che il collaboratore era già stato incaricato ed in tale veste aveva richiesto al Pisoniano la documentazione di cui era in possesso e, quindi, la società l’aveva trasmessa. In relazione, invece alle modalità di interrogatorio collettivo, vi è da dire che vennero sentiti tutti i calciatori del Pisoniano, la buona parte singolarmente e solo alcuni collettivamente. Se la critica, anche infondata, ad una metodologia di indagine è sempre legittima non è legittimo dubitare od accusare esplicitamente un collaboratore della Procura di parzialità e malafede, soprattutto quando da tutta l’indagine emerga invece l’assoluta correttezza ed onestà intellettuale dell’operato. Parimenti censurabile è poi la pubblicazione di dati sensibili su di un sito internet accessibile liberamente, quando questi dati si riferiscano a tesserati facilmente esponibili alla ritorsioni di qualche esagitato. I deferiti vanno quindi dichiarati responsabili delle violazioni ascritte e le sanzioni debbono fissarsi come da dispositivo in relazione alla concreta modesta offensività delle espressioni lesive contenutesi comunque in un ambito ristretto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a Damiano Magliozzi presidente della società Pol. Gaeta s.r.l. l’inibizione per mesi tre ed alla società Pol. Gaeta s.r.l. l’ammenda di € 2.000,00. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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