COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DE CIANTIS ANDREA E DEL DIRIGENTE CIARLONE NICOLA TESSERATI CON LA S.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. E DELLA STESSA SOCIETA’ S.S.D. FONDI CALCIO S.R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DE CIANTIS ANDREA E DEL DIRIGENTE CIARLONE NICOLA TESSERATI CON LA S.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. E DELLA STESSA SOCIETA’ S.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. Con atto del 19 febbraio 2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatore De Ciantis Andrea, all’epoca dei fatti tesserato per la società Terracina 1925 s.r.l. ed attualmente per la S.S.D. Fondi Calcio s.r.l. per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e dell’articolo 10 comma 2 del CGS, il Sig. Ciarlone Nicola, dirigente accompagnatore del Fondi Calcio, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, 10 comma 2 del CGS e 61 NOIF, nonché della S.S.D. Fondi Calcio s.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS, nelle violazioni ascritte al proprio Dirigente. Nell’atto viene specificato che il calciatore De Ciantis ha partecipato alla gara Fondi – Fonte Nuova del 7-9-2008, valevole per il campionato di eccellenza, non avendovi titolo in quanto il suo tesseramento a favore del Fondi Calcio, inoltrato con raccomandata del 25-7-2008, era stato respinto per la sussistenza di un precedente tesseramento con la società Terracina 1925. A cagione di ciò veniva deferito sia il calciatore che il dirigente accompagnatore che aveva sottoscritto la distinta di gara e la società per responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio dirigente. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed il termine per l’inoltro di memorie difensive, dandone rituale avviso alle parti. Faceva pervenire memoria difensiva la società deferita con la quale protestava l’assoluta estraneità ai fatti di cui al deferimento. Rilevava che il calciatore in questione di età superiore ai 25 anni aveva affermato di essersi svincolato ai sensi dell’articolo 32 bis delle NOIF ed all’uopo aveva mostrato copia della raccomandata inoltrata il 3-7-2006 al C.R. Lazio, con la quale era stato richiesto lo svincolo, corredata dalle ricevute di ritorno. Non aveva mai ricevuto la comunicazione del 31 luglio 2008 dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio che l’avvertiva del rigetto dell’aggiornamento di tesseramento del calciatore per preesistenza del vincolo in essere con il Terracina 1925 e di aver ricevuto solo il fax, che ribadiva tale comunicazione, del 9 settembre 2008 e di aver immediatamente regolarizzato la posizione del calciatore con la lista di trasferimento inoltrata l’11 settembre 2008. Perveniva nei termini anche memoria difensiva del calciatore De Ciantis che sottolineava come, avendo abbondantemente superato il 25° anno di età, aveva inoltrato la rituale raccomandata per richiedere lo svincolo d’autorità alla società Morolo con cui era all’epoca tesserato ed al Comitato Regionale Lazio senza ricevere alcuna comunicazione di rigetto dell’istanza. Successivamente, infatti, si era tesserato con altra società, A.S. Pianella del Comitato Regionale Abruzzo, senza alcun problema e riteneva del tutto legittimamente di poter essere regolarmente tesserato con la società Fondi. Alla riunione partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il Dirigente Ciarlone Nicola, deferito, anche in rappresentanza della società Fondi. Il rappresentante della Procura, concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti ed, in considerazione di quanto disposto dalla Commissione Disciplinare nazionale nel Com. Uff. 69 del 26-3-2009 ed in assenza di dolo specifico, per l’irrogazione a carico del calciatore De Ciantis Andrea della squalifica per due gare, del dirigente Ciarlone Nicola dell’inibizione per mesi uno e per la S.S.D. Fondi s.r.l. per la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Per i deferiti il dirigente Ciarlone chiedeva l’assoluzione riportandosi integralmente alle considerazione ampiamente svolte nelle memorie difensive. Va preliminarmente ricostruita, per inquadrare correttamente la vicenda, la posizione di tesseramento del calciatore De Ciantis Andrea a partire dalla richiesta di svincolo ai sensi dell’articolo 32 bis delle NOIF inoltrata il 3 luglio 2006 alla società di appartenenza ed al Comitato Regionale Lazio. La circostanza iniziale è stata effettivamente confermata dalle carte depositate presso il Comitato interessato. La richiesta de quo venne effettivamente ricevuta dal Comitato Regionale Lazio il 5 luglio 2006. Il Comitato interessato, essendo incompetente a deliberare in quanto la società Morolo, a cui il De Ciantis apparteneva, era stata appena promossa nel Campionato di Serie D, rimise con nota del 24 luglio 2006, al competente Comitato Interregionale, la richiesta di svincolo per il seguito di competenza. Il Comitato Interregionale, però, non provvide allo svincolo ma comunicò, con nota del 28 luglio 2006, al De Ciantis ed al Morolo che la richiesta di svincolo per decadenza, veniva passata agli atti nulla a tutti gli effetti regolamentari, perché non inviata al Comitato competente. Tale nota venne però inoltrata con posta ordinaria e non vi è prova in atti della ricezione da parte del calciatore. Si deve osservare al proposito che, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla fondatezza della decisione assunta, il rigetto andava comunicato con lettera raccomandata in quanto, dalla ricezione del plico certificata dall’avviso di ricevimento, decorrevano i termini per l’impugnazione innanzi agli organi competenti da parte del calciatore. Una comunicazione siffatta, inoltrata non nelle forme di rito e per la quale non vi è prova “aliunde” del ricevimento da parte dell’interessato, è assolutamente inidonea e dovrebbe essere considerata “tamquam non esset”. Nelle more la società Morolo, “ad abundantiam”, inserì il calciatore in lista di svincolo e quindi lo stesso, totalmente ignaro delle decisioni assunte, potè legittimamente tesserarsi il 2-9-2006 con la società Pianella e poi il 31-10-2006 venne trasferito dalla stessa alla società Boville Ernica. Il 14-9-2007 venne trasferito dal Boville Ernica al Terracina 1925 ed il 17-12-2007 venne svincolato dalla stessa società nelle liste suppletive e poi ritesserato sempre dal Terracina 1925 il 22-12-2007. In effetti i numerosi svincoli, trasferimenti ed aggiornamenti di tesseramento subiti dal De Ciantis potevano indurre in errore sia il calciatore che le società che intendevano tesserarlo. Ciò non di meno, pur escludendo del tutto qualsiasi dolo nella utilizzazione del calciatore e considerando assolutamente tenue la colpa sia del calciatore che della società deferita nell’errore incorso in sede di inoltro dell’ultimo aggiornamento di tesseramento, la posizione del calciatore nella gara del 7-9-2008 deve essere considerata irregolare. Ciò sulla scorta della considerazione che era onere della società deferita e del calciatore, impugnare la decisione di rigetto assunta, di fronte al dato cartolare, dal Comitato Regionale Lazio con la nota pervenuta comunque alla società il 9-9-2008. Infatti solo impugnando tale decisione nella considerazione che la posizione del calciatore doveva essere aggiornata con lo svincolo per decadenza al 30 giugno di ogni anno si sarebbe potuta sanare la posizione del calciatore nella gara del 7-9-2008. Accertata la sussistenza della violazione resta da applicare al caso concreto una sanzione adeguata. A tale proposito, partendo dalla richiesta della Procura che, da un lato ha riconosciuto l’insussistenza del dolo e dall’altro ha fatto esplicito riferimento alle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicate sul Com. Uff. 69 del 26-3-2009, si deve innanzitutto verificare se la Commissione territoriale debba uniformarsi all’opinione espressa dall’Organo nazionale, nella decisione sul ricorso della Procura avverso una sua decisione, in merito alla sussistenza di una pena edittale minima della penalizzazione in classifica nel caso di utilizzazione di calciatori che non abbiano titolo a prendere parte ad una gara. La normativa di riferimento, utilizzata dalla Commissione Disciplinare nazionale, è quella contenuta nell’articolo 10 comma 6 ultimo periodo del CGS. La norma recita testualmente: “Alle stesse sanzioni (quelle dei commi 8 e 9 dello stesso articolo) soggiacciono le società, i dirigenti ed i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte”. La Commissione nazionale ha ritenuto la norma applicabile a tutte le posizioni irregolari di calciatori, comunque costituitesi, ed ha applicato quindi la sanzione della penalizzazione in classifica prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera g) richiamato nel citato comma 8. Ritiene però la Commissione giudicante che tale interpretazione non possa essere condivisa. Innanzitutto la disposizione è inserita sistematicamente nel comma 6 che punisce la violazione di norme federali sul tesseramento di calciatori tramite false attestazioni sulla cittadinanza e sarebbe del tutto incoerente, ingiusto ed irragionevole assoggettare alle stesse sanzioni violazioni compiute con dolo specifico ed addirittura con la falsificazione di documenti pubblici od aventi valore pubblico, e violazioni compiute per colpa a volte anche lievissima, come quello che ci occupa. Così come sarebbe abnorme assoggettare alle sanzioni di cui al comma 9 (squalifica od inibizione non inferiore a due anni) i dirigenti e calciatori che commettano la violazione per colpa lieve. Tanto è vero che la Procura ha richiesto sanzioni lievissime sia per il calciatore che per il dirigente accompagnatore. Quindi ciò che viene considerato obbligatorio per le società diventa non obbligatorio per i dirigenti e calciatori. Distinzione che si spiega solo con la consapevolezza che, applicando la disposizione a tutti i casi di posizione irregolare, si arriverebbe a sanzioni enormi e mai applicate in nessuna gara e da nessun Giudice. Quindi l’unica interpretazione ragionevole e coerente con il sistema della disposizione contenuta nell’articolo 10 comma 6 ultimo periodo CGS non può che essere quella che alle sanzioni gravi ivi riportate può essere assoggettato solo il caso di utilizzazione di calciatori non in regola con il tesseramento tramite alterazione fraudolenza dello stato o dei documenti di tesseramento. Vi è ora da affrontare una seconda questione. La Commissione ha affermato in precedente sua decisione il principio che, comunque, andrebbero tolti alla società che si renda protagonista comunque dell’utilizzazione di calciatori non in regola con il tesseramento tanti punti quanti conseguiti nelle gare irregolari. Tale principio però non ha trovato riscontro nella decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n. 70 del 1°.4.2009, su reclamo della società penalizzata, che ha applicato una sanzione diversa, riducendo quella di primo grado, ribadendo il principio che non può esservi alcun automatismo in materia e che vada applicata la sanzione adeguata al caso concreto con particolare riguardo alla sussistenza o meno del dolo e dell’intensità della colpa. A tale principio, in questo caso, non può che uniformarsi la Commissione territoriale che, peraltro, aveva sempre seguito tale linea nelle sue precedenti decisioni. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare ritiene adeguata per la società, in ragione dell’assenza assoluta di dolo e della lieve intensità della colpa, la sanzione dell’ammenda, confermando la congruità delle richieste della Procura in relazione ai tesserati, ed in tal senso DELIBERA Di affermare la responsabilità dei tesserati deferiti e di applicare al calciatore De Ciantis Andrea la squalifica di due giornate ed al dirigente Ciarlone Nicola l’inibizione di mesi uno, di affermare altresì la responsabilità della società Fondi Calcio per la violazione di cui all’articolo 4 comma 2 CGS e di applicarle l’ammenda di € 300,00. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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