COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MARCELLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: RIANESE – POL. MARCELLINA del 22.3.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MARCELLINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 26.3.2009 (Gara: RIANESE – POL. MARCELLINA del 22.3.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore SIMEONI ALESSANDRO possa essere lievemente ridimensionata, avuto anche riguardo alle argomentazioni svolte dalla reclamante durante l’audizione, che caratterizzano, seppur in parte, il comportamento del calciatore stesso come protestatorio, ferme restando le sue espressioni ingiuriose verso l’arbitro; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società POL. MARCELLINA e di ridurre, per l’effetto, la squalifica irrogata al calciatore SIMEONI ALESSANDRO da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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