COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALE VALENTINO E DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52SGS DEL 19.3.2009 (Gara: MASSIMINA – CIVITAVECCHIA 1920 del 14.3.2009 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PASQUALE VALENTINO E DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52SGS DEL 19.3.2009
(Gara: MASSIMINA – CIVITAVECCHIA 1920 del 14.3.2009 – Campionato Giovanissimi Prov.li Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro ha ridimensionato i fatti contestati in relazione al comportamento del pubblico, pertanto si ritiene di accogliere parzialmente il ricorso della Società MASSIMINA.
In particolare, atteso che l’arbitro ha confermato le frasi offensive di contenuto razziale subite in corso di gara ma ha escluso di aver subito ulteriori offese e tentativi di aggressione fisica a fine gara, l’ammenda può essere ridotta al minimo edittale prescritto dall’art. 11 del C.G.S.
Per quanto concerne la condotta posta in essere dal calciatore PASQUALE VALENTINO, ferma restando la responsabilità dello stesso per i gravi fatti contestati, si ritiene di poter mitigare la sanzione in virtù della giovanissima età del calciatore.
Tanto premesso, la Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente in ricorso della società F.C. MASSIMINA riducendo l’ammenda ad € 500,00 e la squalifica del calciatore PASQUALE VALENTINO al 30.6.2011.
La tassa reclamo va restituita.
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