COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI ENRICO E FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DEL CROCE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 DEL 26.3.2009 (Gara: SPORTING TRIGORIA – PESCATORI OSTIA del 22.3.2009 – Campionato Allievi Prov. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TRIGORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI ENRICO E FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DEL CROCE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 DEL 26.3.2009 (Gara: SPORTING TRIGORIA – PESCATORI OSTIA del 22.3.2009 – Campionato Allievi Prov. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: le sanzioni irrogate ai calciatori DEL CROCE LUCA e BRUNI ENRICO, oggetto del gravame, a parere di questa Commissione Disciplinare, sono del tutto congrue in rapporto alla condotta da loro tenuta nei confronti dell’arbitro. Infatti, il DEL CROCE, espulso dopo aver colpito un avversario con pugni e manate, tentava di aggredire l’arbitro, senza riuscire nell’intento per l’intervento di propri compagni e il BRUNI in segno di protesta, spingeva l’arbitro. Alla luce di quanto sopra, appaiono non attendibili le doglianze della Società SPORTING TRIGORIA rese a minimizzare i due episodi. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPORTING TRIGORIA confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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