COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE UDEZE OBINNA NMADUAWUCHUKWU, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CERAMICA FLAMINIA RIGNANO CIAPPICI ANGELO, DEL DIRIGENTE BERRETTA ANGELO E DELLA STESSA SOCIETA’ CERAMICA FLAMINIA RIGNANO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE UDEZE OBINNA NMADUAWUCHUKWU, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CERAMICA FLAMINIA RIGNANO CIAPPICI ANGELO, DEL DIRIGENTE BERRETTA ANGELO E DELLA STESSA SOCIETA’ CERAMICA FLAMINIA RIGNANO. Con atto del 16-3-2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: il calciatore Udeze della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS e dall’articolo 10 comma 2 del CGS in relazione all’articolo 40 comma 6 NOIF, il Presidente Ciappici la violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in riferimento all’articolo 40 comma 6 delle NOIF, il dirigente Berretta per la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e la società per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione al comportamento messo in atto dai suoi tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo inquirente deduceva che la società aveva inoltrato il 6-12-2008 una lista di trasferimento relativa al calciatore che il 29-12-2008 era stata respinta dal competente ufficio tesseramenti in quanto il calciatore, avente status 71 dilettante extracomunitario, non era trasferibile. Nelle more il calciatore aveva preso parte alla gara del 7-12-2008 Giada Maccarese – Ceramica Flaminia Rignano conclusasi con il punteggio di 1-2. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Compariva alla riunione, oltre al rappresentante della Procura Federale, il presidente Ciappici ed il dirigente Berretta. Il rappresentante della società giustificava l’irregolarità del tesseramento con l’errato convincimento che il calciatore, ormai da molti anni tesserato con la sua società, avesse ormai acquisito tutte le prerogative dei calciatori di nazionalità italiana e quindi potesse essere liberamente trasferito nel periodo dei trasferimenti suppletivi. Concludeva protestando l’assoluta buona fede e chiedendo il proscioglimento. Si associava integralmente alla richiesta il dirigente Berretta. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore 6 mesi di squalifica, per il presidente Ciappici sei mesi di inibizione, per il dirigente Berretta un mese di inibizione e per la società un punto di penalizzazione. Ritiene la Commissione che sia evidente la responsabilità di tutti i deferiti. La formulazione dell’articolo 40 comma 11bis delle NOIF non lascia spazio ad interpretazioni di sorta, infatti la norma citata contiene testualmente il periodo: “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C., e per i calciatori extracomunitari, che non potranno essere trasferiti, avrà validità sino al termine della stagione sportiva”. La società ed il suo rappresentante sono incorsi in un errore dettato da colpevole leggerezza nell’interpretare una norma assolutamente chiara; eppure dovevano essere ben all’erta considerando che si trattava comunque di un calciatore che ogni anno doveva svolgere delle pratiche per rinnovare il vincolo e che quindi non poteva essere considerato titolare di una posizione di routine. Per quanto attiene alle sanzioni invocate dalla Procura vi è solo da rilevare che quelle richieste per il calciatore appaiono assolutamente eccessive in relazione al grado di colpa minimo che può essergli addebitato e che quelle a carico del presidente possono essere ridimensionate in ragione di precedenti assolutamente analoghi. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i deferiti e per l’effetto di applicare al calciatore Udeze Obinna Nmaduawuchukwu la squalifica per una gara, al presidente della società Ceramica Flaminia Rignano Ciappici Angelo l’inibizione per mesi due, al dirigente della stessa società Berretta Angelo la inibizione per mesi uno ed alla società Ceramica Flaminia Rignano la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Si comunichi ai soggetti interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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