COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA VIS SUBIACO, DEI SUOI DIRIGENTI MONACO MIRKO E MONAC GIOVANNI E DEL CALCIATORE MAROCCHINI MICHELE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA VIS SUBIACO, DEI SUOI DIRIGENTI MONACO MIRKO E MONAC GIOVANNI E DEL CALCIATORE MAROCCHINI MICHELE La Procura Federale con atto del 10 febbraio 2009 ha disposto il deferimento della società Nuova Vis Subiaco per violazione dell’articolo 4 comma 2 per responsabilità nelle violazioni ascritte ai suoi tesserati, dei Sig. Monaco Giovanni, all’epoca allenatore della squadra Juniores della società, e Monaco Mirko, all’epoca dirigente accompagnatore della stessa squadra, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 19 comma 4 e 5 CGS, nonché in relazione all’art. 61 delle NOIF ed il calciatore Marocchini Michele per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. A sostegno dell’atto la Procura ha premesso che, a seguito di esposto della stessa società Nuova Vis Subiaco, aveva accertato che il calciatore Marocchini, in posizione di squalifica, era stato schierato in campo, sotto le mentite spoglie di altro tesserato della società, dall’allenatore e dal dirigente della squadra, ed, a seguito della sospensione per incidenti della gara, si era reso protagonista di un gesto di violenza nei confronti del direttore di gara, contro il quale aveva lanciato il pallone da breve distanza attingendolo al capo. Essendo stato squalificato il capitano della squadra, in quanto l’Arbitro non era stato in grado di accertare l’autore del fatto, la società aveva denunciato tutto l’accaduto chiedendo l’irrogazione al Marocchini delle sanzioni ritenute di giustizia. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per la presentazione di memorie difensive. Compariva nella riunione il solo Orlandi Pierluigi, presidente della società deferita, che sottolineava l’assoluta buonafede della società, ignara della fraudolenta sostituzione di persona operata dal calciatore e dai dirigenti preposti, ed il comportamento tenuto nel deferimento, in quanto con la sua denuncia aveva fatto si che il fatto venisse alla luce. La Procura Federale, anche in considerazione della recidiva del Marocchini, chiedeva a carico dei due dirigenti la inibizione per mesi tre ed € 500,00 di ammenda, per il calciatore 8 gare di squalifica e per la società la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella corrente stagione nel campionato Juniores, e l’ammenda di € 1.000,00. Ritiene la Commissione che i fatti di cui alla contestazione sono pienamente provati, in ragione sia dell’autodenuncia della società che dall’ampia dichiarazione confessoria resa dal Marocchini. L’episodio è di assoluta gravità in quanto il calciatore in questione venne schierato in campo in posizione di squalifica utilizzando il fraudolento metodo della sostituzione di persona. Non è stato possibile accertare se della sostituzione fosse consapevole il tesserato sostituito o lo stesso vi abbia in qualche modo partecipato, resta il fatto che il Marocchini disputò la gara con il nome di altro calciatore. Ad aggravare ancora i fatti vi fu l’episodio finale, quando il Marocchini, forte della impunità conferitagli con la falsa identità, si rese protagonista di un gesto di violenza nei confronti del direttore di gara. Nell’episodio sono naturalmente direttamente coinvolti sia il dirigente accompagnatore e l’allenatore della squadra che, certamente, ben conoscevano il Marocchini e non potevano certo ignorare la vera identità del calciatore sostituito, anzi è certo che vi fu cooperazione dolosa nel fatto che, senza la loro azione, non si sarebbe mai potuto verificare. Le sanzioni richieste dalla Procura, innanzi all’assoluta slealtà del comportamento messo in atto dai tesserati, appaiono fin troppo miti e meritano adeguazione in pejus; a carico della società, considerando la resipiscenza attiva mostrata con l’autodenuncia e con il comportamento successivo al deferimento che ha reso possibile si facesse piena luce sull’episodio, vanno applicate delle attenuanti che portano a contenere la sanzione nell’ammenda nei termini di cui al dispositivo, richiamando le motivazioni già esposte e che escludono che, al caso di specie, possa applicarsi la pena edittale minima della penalizzazione in classifica, trattandosi di violazione riferita a periodo antecedente alla modifica dell’articolo 10 comma 6 del CGS: Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di irrogare al calciatore Marocchini Michele (Nuova Vis Subiaco) la squalifica per mesi otto, al dirigente Monaco Mirko ed all’allenatore Monaco Giovanni l’inibizione per anni uno ed alla società Nuova Vis Subiaco l’ammenda di € 500,00. Si comunichi a soggetti interessati a cura della segreteria del Comitato. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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