COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZI GIACOMO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SANGIORGI MARCO E DELLA SOCIETA SSD COLLEFERRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZI GIACOMO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SANGIORGI MARCO E DELLA SOCIETA SSD COLLEFERRO La Procura Federale con atto del 12-2-2009 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Lorenzi Giacomo, tesserato con il Colleferro, per violazione dell’articolo 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 commi 6 ed 8 del CGS, il dirigente accompagnatore Sangiorgi Marco per violazione dell’articolo 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 commi 6 e 8 del CGS, e la società Colleferro per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS. Il deferimento viene motivato con la partecipazione ad una gara del campionato di Eccellenza, (Formia – Colleferro del 7-9-2008) del calciatore Lorenzi in posizione di squalifica. Il tesserato, infatti, doveva scontare un residuo di squalifica di una gara, comminata nella stagione precedente nel campionato Juniores Regionale disputato con altra società. A mente delle norme vigenti, avendo cambiato società, il residuo andava scontato nelle gare disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire articolata memoria difensiva la società deferita che sosteneva in primis la regolarità dell’utilizzazione del calciatore, in quanto, secondo l’interpretazione della Corte Federale e di alcune commissioni di merito, le sanzione di squalifica residuate dall’anno precedente, andavano scontate nelle gare della squadra in cui erano state conseguite, indipendentemente dal passaggio ad altra società. In via subordinata protestava l’assoluta buona fede, stante la incertezza interpretativa sul punto. Nella riunione compariva la società deferita, che ribadiva tutte le considerazioni già esposte nelle memorie difensive e chiedeva il proscioglimento. La Procura Federale chiedeva invece l’affermazione di responsabilità per i soggetti deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Lorenzi una giornata di squalifica, per il dirigente Sangiorgi un mese di inibizione e per la società un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti sia pienamente provata. La posizione del calciatore Sangiorgi era effettivamente irregolare e non potevano esservi dubbi di sorta sul fatto che la disposizione citata andasse interpretata nel senso che un calciatore che abbia cambiato società e debba scontare residui di squalifica debba farlo nella prima squadra della nuova società di appartenenza. La pena richiesta se appare congrua per i tesserati, appare fin troppo mite per la società che ha conseguito dall’irregolare utilizzazione del calciatore il massimo vantaggio avendo vinto la gara in questione. Quindi al Colleferro, oltre alla penalizzazione richiesta va applicata una adeguata ammenda nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i deferiti nelle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto comminare al calciatore Lorenzi Giacomo la squalifica di una gara, al dirigente Sangiorgi Marco l’inibizione di un mese ed alla società Colleferro la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00. Si comunichi a soggetti interessati a cura della segreteria del Comitato. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it