COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMETO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BARBATO ANTONIO, DEL DIRIGENTE INNAMORATI ANGELO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CAPRANICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMETO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BARBATO ANTONIO, DEL DIRIGENTE INNAMORATI ANGELO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CAPRANICA La Procura Federale con atto del 25 febbraio 2009 deferiva alla Commisione Disciplinare territoriale il calciatore Barbato Antonio tesserato all’epoca dei fatti con la A.S, Stabia Friends, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto federale e 10 comma 2 e 4 del CGS, il Sig. Innamorati Angelo,dirigente accompagnatore della società Real Capranica, per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 7 1° comma e 16 dello Statuto Federale e 10 comma 2 CGS nonché 61 delle NOIF, e la società Real Capranica per violazione dell’articolo 4 comma 2 CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che il 18-9-2008 la società Real Capranica richiedeva il tesseramento del calciatore Barbato che però risultava ancora tesserato con la società Stabia Friends di Castellammare di Stabia. Il 6-10-2008 il competente Comitato comunicava alla società Real Capranica l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il 5-10-2008 il calciatore aveva disputato in posizione irregolare la gara Real Capranica/Caprarola. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive. Alla riunione partecipava, oltre al rappresentante della Procura Federale, il solo calciatore Barbato che depositava memoria difensiva, non comparivano e non facevano pervenire deduzioni gli altri deferiti. Il calciatore protestava la sua assoluta buona fede in quanto, essendosi trasferito di regione e non avendo giocato nella stagione precedente con la sua società a Castellammare, riteneva di essere libero e tale comunicazione aveva inoltrato alla nuova società presso cui intendeva tesserarsi. La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore Barbato la squalifica per due gare, per il dirigente Innamorati un mese di inibizione e per la società real Capranica un punto di penalizzazione ed € 250,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che il tesseramento del calciatore con la società Stabia Friends fosse pienamente in essere e che, quindi, lo stesso non potesse ottenere il tesseramento con la società Real Capranica come irregolarmente richiesto dalla stessa. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha richiesto il tesseramento utilizzando le esatte generalità del calciatore nel convincimento che lo stesso fosse libero. Infatti la integrale meccanizzazione del tesseramento dei calciatori comporta l’immediato rigetto di tesseramenti non regolari per preesistenza di precedenti tesseramenti. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli della posizione di tesseramento, resi agevoli dalla immediata disponibilità di notizie fornite dagli uffici tesseramento di tutti i comitati, collegati in rete al CED della F.I.G.C. . Sulle sanzioni richieste deve infine osservarsi che quelle invocate per i tesserati appaiono congrue ed in linea con i precedenti. Per quanto attiene la società deve invece osservarsi che non sussiste alcun automatismo tra l’irregolare partecipazione di un calciatore ad una gara e la sanzione edittale minima della penalizzazione in classifica. Ciò perché la sanzione irrogata con il novellato ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del CGS si riferisce, con tutta evidenza, solo all’ipotesi di utilizzazione dolosa e fraudolenta. A ciò conduce sia la collocazione sistematica della norma, inserita nel comma relativo all’ottenimento fraudolento della cittadinanza italiana di cittadini extracomunitari, sia le sanzioni comminate ai tesserati, con l’esplicito richiamo al comma 9 dello stesso articolo, che per il minimo edittale di due anni, non possono che riferirsi ad ipotesi dolose. Nel caso di specie, pur essendo evidente la colposa omissione, è da considerare che la società non ebbe alcun pratico giovamento dall’utilizzo del calciatore in posizione irregolare in quanto nella unica gara contestata non conseguì punti in classifica. Appare quindi adeguata la sanzione dell’ammenda come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare al calciatore Barbato Antonio la squalifica per due gare, al dirigente accompagnatore Innamorati Angelo l’inibizione di mesi uno ed alla società Real Capranica l’ammenda di € 500,00.
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