COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ USD MARTA E DEL SUO PRESIDENTE MASSIMILIANO PIERINI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ USD MARTA E DEL SUO PRESIDENTE MASSIMILIANO PIERINI Con atto del 13-3-2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento della società U.S.D. Marta di Marta (VT) per rispondere della violazione di cui all’articolo 4 comma 1 CGS e del suo presidente Massimiliano Pierini per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 CGS e 94 ter della NOIF. A sostegno del deferimento l’Organo inquirente deduce che l’11-10-2008 veniva emesso dal collegio arbitrale presso la L.N.D. un lodo in base al quale la società deferita avrebbe dovuto corrispondere all’allenatore Claudio Danieli la somma di € 4.876,80; il competente Comitato Regionale aveva richiesto alla società il pagamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2008 ma il termine era spirato invano ed il comitato aveva inoltrato, per quanto di competenza i citati documenti alla Procura. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi. Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il presidente Pierini tre mesi di inibizione e per la società la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1.500,00. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga per tabulas. Infatti in questa sede non è possibile rientrare nel merito delle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale coperte dal giudicato. E’ stato accertato che la società non ha adempiuto al lodo arbitrale nel termine previsto dall’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e va pertanto applicata la sanzione prevista dall’articolo 7 comma 6 bis (oggi 8 comma 9) del CGS e quindi la penalizzazione in classifica. La responsabilità del Presidente, quale legale rappresentante della società e deputato all’adempimento delle decisioni a carico della stessa, è diretta ed inscindibile conseguenza dell’inadempimento commesso dalla deferita. Le sanzioni, per adeguarle al caso concreto, vanno fissate nei termini di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti nelle violazioni loro rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Massimiliano Pierini l’inibizione per mesi tre ed alla società MARTA 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2008-2009. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo alla comunicazione.
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