COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 del 16 LUGLIO 2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCI VINCENZO (Presidente Comitato Regionale Liguria) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1, 6 COMMI 1 E 7 DEL C.G.S. E 10 COMMA 2 DELLE N.O.LF., GARELLA DOMENICO (Presidente U.L.S. Carcarese 1929), OZENDA CLAUDIO (Presidente A.C. Ospedaletti Sanremo), BORGNA MICHELE (calciatore A.C. Ospedaletti Sanremo) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 7 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ U.L.S. CARCARESE 1929 E A.C. OSPEDALETTI SANREMO PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1, 6 COMMI 1 E 7 E 2 COMMI 1, 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 3400/244pf/EF/MM del 09.05.2002).

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 del 16 LUGLIO 2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCI VINCENZO (Presidente Comitato Regionale Liguria) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1, 6 COMMI 1 E 7 DEL C.G.S. E 10 COMMA 2 DELLE N.O.LF., GARELLA DOMENICO (Presidente U.L.S. Carcarese 1929), OZENDA CLAUDIO (Presidente A.C. Ospedaletti Sanremo), BORGNA MICHELE (calciatore A.C. Ospedaletti Sanremo) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 7 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETÀ U.L.S. CARCARESE 1929 E A.C. OSPEDALETTI SANREMO PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1, 6 COMMI 1 E 7 E 2 COMMI 1, 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 3400/244pf/EF/MM del 09.05.2002). La Commissione Disciplinare, visti gli atti ed esaminate le richieste del Procuratore Federale, in persona del dott. Gianluigi Bracciale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del sig. RICCI Vincenzo con la sanzione di giorni quindici di inibizione; per il sig. GARELLA Presidente della Società Carcarese l'ammonizione; per il sig. OZENDA Presidente della Società Ospedaletti Sanremo e per il sig. BORGNA tesserato per la Società Ospedaletti il proscioglimento; per la Società CARCARESE per responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente l'ammenda di Euro 500,00 e per la Società OSPEDALETTI SANREMO il conseguente proscioglimento, PREMETTE IN FATTO Con esposto del 30.01.2002 all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. Paolo Bertone, Vice Presidente della U.S.L. Carcarese, ha denunciato i seguenti fatti: il 23.01.2002 -nel corso di un incontro da lui stesso convocato — il Presidente del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. Vincenzo Ricci aveva chiesto a Domenico Garella e Piero Giordani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della U.S.L. Carcarese, di ritirare il ricorso proposto con riferimento alla gara Ospedaletti-Carcarese, nel corso della quale la prima aveva schierato il calciatore squalificato Michele Borgna; il Ricci aveva motivato tale richiesta con il rilievo che la A.C. Ospedaletti aveva fatto giocare il suddetto calciatore, non essendo tempestivamente venuta a conoscenza della squalifica per un asserito errore di un addetto del Comitato Regionale. Ha proseguito l'esponente assumendo che - a seguito dell'iniziale rifiuto opposto dai dirigenti della Carcarese - il Presidente Ricci aveva minacciato ritorsioni nei confronti della medesima Società, per cui il Presidente Garella nonostante la contraria opinione del suo vice Giordani, consegnò al Ricci una dichiarazione scritta di rinuncia al ricorso. Espletata l'istruttoria da parte dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i suddetti tesserati Ricci, Garella e Borgna nonché il Presidente della A.C. Ospedaletti Claudio Ozenda e le due Società (Carcarese e Ospedaletti) per le violazioni del C.G.S. connesse ai fatti specificatamente indicati nel capo di deferimento e di cui si tratterà nella parte motiva. Nelle due sedute del 13 e del 27 giugno 2002, la Commissione ha proceduto agli interrogatori dei tesserati Ozenda e Ricci; sono pervenute memorie difensive del Borgna e del Garella, in proprio e nella qualità di Presidente della Carcarese. OSSERVA IN DIRITTO Il deferito Ricci ha pregiudizialmente eccepito l'incompetenza della Commissione a provvedere nei suoi confronti, considerata la propria qualità di Presidente del Comitato Regionale Liguria e richiamato l'articolo 10 punto 6 delle N.O.I.F. secondo cui "i Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale". L'eccezione è infondata, in relazione al contenuto della stessa norma invocata ed in base ad una interpretazione complessiva e sistematica delle altre norme di riferimento. Quanto al primo profilo, è da considerare che al Ricci si contestano violazioni del C.G.S. mentre la norma delle N.O.I.F. richiamata si riferisce a violazione di altre norme; la conclusione che ne deriva è confermata poi dall'articolo 22 lett. b) del C.G.S. che integra la precedente previsione che stabilisce che la Corte Federale giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità nonché dall'articolo 32 punto 7 del nuovo Statuto Federale ("la Corte Federale giudica in via definitiva ..... i dirigenti federali ai fini della incompatibilità"); argomento interpretativo di chiusura si trae infine dall'articolo 25 punto 4 del C.G.S. che attribuisce alle Commissioni Disciplinari una generale competenza in tema di deferimenti per quanto riguarda la prima istanza. Passando alla disamina del merito, per la posizione omogenea dei deferiti A.C. Ospedaletti, Ozenda Claudio e Borgna Michele (rispettivamente Presidente e calciatore della prima), si ritiene di dover condividere la richiesta assolutoria del rappresentante della Procura Federale: ed infatti, in base allo svolgimento dei fatti su cui si fonda il deferimento e non essendo stato dimostrato che alcuno dei soggetti abbia sollecitato le iniziative del Ricci, non risulta in alcun modo sostenibile l'accusa nei loro confronti di violazione dei doveri posti dall'articolo 1 del C.G.S. e, addirittura, di illecito sportivo (articolo 6 punti 1 e 7 stesso codice). E' invece convincimento della Commissione che siano da disattendere le conclusioni condannatorie dell'organo di accusa nei confronti del Garella (ammonizione per violazione articolo 1 punto 1 del C.G.S.) e della Società Carcarese (ammenda di 500,00 Euro per responsabilità diretta in relazione a quanto ascritto al Presidente Garella): dalla espletata istruttoria come meglio appresso si dirà, è infatti emerso che il Garella rinunciò al ricorso solo a seguito delle pressioni e minacce ricevute dal Presidente Ricci di talché il medesimo più che responsabile risulta essere stato parte lesa rispetto alle iniziative dell'altro deferito Ricci. Per tale contestazione si impone quindi pronuncia assolutoria sia per il Garella che per la Carcarese a titolo di responsabilità diretta. Veramente l'originaria contestazione configurava a carico dei due soggetti anche una responsabilità per illecito sportivo ai sensi dei nn. 1 e 7 dell'articolo 6 del C.G.S. ma si tratta di un addebito insostenibile (lo stesso Procuratore Federale ha richiesto l'assoluzione), ove si consideri che l'attività posta in essere (la rinuncia al reclamo) era totalmente inidonea ad alterare il risultato della gara in forza dell'articolo 29 punto 12 del C.G.S. secondo cui la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori. Queste ultime considerazioni convincono dell'infondatezza della stessa contestazione rivolta al Ricci per aver richiesto al Garella di rinunciare al reclamo. Sussiste invece la responsabilità del deferito con riferimento all'addebito di violazione dell'articolo 1 punto 1 del C.G.S.; è stato infatti accertato (vedi dichiarazioni rese dal Garella e dal Giordani al rappresentante dell'Ufficio Indagini) che, di fronte all'iniziale rifiuto di ritirare il reclamo opposto dai dirigenti della Carcarese, il Ricci si contrariò e trascese in comportamenti arroganti e frasi minacciose, ponendo in essere una condotta tanto più censurabile e priva di giustificazioni in considerazione della sua qualità di Presidente del Comitato Regionale (e quindi di garante degli interessi di tutte le Società affiliate) e tenuto conto della inidoneità della condotta medesima a conseguire il dichiarato fine di giustizia, a causa del disposto dell'articolo 29 punto 12 del C.G.S.: norma questa che un dirigente sportivo del livello del Presidente Ricci, avrebbe dovuto conoscere. Si tratta quindi di un comportamento che certamente viola il canone di correttezza codificato dall'articolo 1 punto 1 del C.G.S.; per quanto riguarda la misura della sanzione, sembra congrua la proposta della Procura Federale tenuto conto della gravità dell'illecito e della personalità del deferito (anche in relazione alle sue certificate condizioni di salute), P.Q.M. • visto l'articolo 1 n. 1 del C.G.S., dichiara il deferito Vincenzo Ricci, Presidente del Comitato Regionale Liguria, responsabile della contestata violazione della norma suddetta e gli infligge la sanzione di giorni quindici di inibizione; assolve il medesimo dagli altri addebiti; · assolve tutti gli altri deferiti dalle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte.
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