COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Massimo Baccino, Danilo Reggio e Giampaolo Briozzo, tesserati S.C. Bardineto, per violazione art. 1 comma 1 CGS. Deferimento S.C. Bardineto per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 - Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Massimo Baccino, Danilo Reggio e Giampaolo Briozzo, tesserati S.C. Bardineto, per violazione art. 1 comma 1 CGS. Deferimento S.C. Bardineto per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Con provvedimento del 31 Maggio 2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, Massimo Baccino e Danilo Reggio, calciatori tesserati per la Soc. S.C. Bardineto e Giampaolo Briozzo, dirigente della Soc. Bardineto per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS, nonché la Soc. S.C. Bardineto per responsabilità oggettiva ex art. 2 c. 4 CGS nelle violazioni ascritte ai suoi tesserati. I fatti Con l’atto di deferimento, i calciatori Massimo Baccino e Danilo Reggio sono stati accusati di aver aggredito e picchiato violentemente nella zona degli spogliatoi al termine della gara Bardineto-Andora del 3.2.2002, il calciatore Salvatore Baglio, tesserato per la Soc. A.S. Andora. Il tutto preceduto da una violenta aggressione verbale, con insulti ed invettive, alla quale ha partecipato il dirigente della Soc. Bardineto Giampaolo Briozzo. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti il Baccino, il Reggio e la Soc. Bardineto hanno fatto pervenire memorie difensive. Il Baccino sostiene di avere subito dal Baglio, nell’occasione dei fatti, un colpo improvviso (che egli definisce “pugno o colpo tipo karatè in avanti”), colpo che aveva “innescato” la sua invitabile reazione “disordinata e fortunatamente inconsistente”; tale colpo gli aveva procurato lesioni permanenti, l’abbandono del lavoro per l’impossibilità di guidare l’autovettura ed il conseguente dimezzamento dello stipendio. Dopo aver affermato di aver “provveduto a sporgere denuncia” nei confronti del Baglio, il Baccino sostiene che le lesioni al Baglio erano state provocate esclusivamente dal Reggio Salvatore e conclude con la richiesta di un giusto giudizio. Quanto al Reggio, questi rigetta l’accusa di aver procurato gravi lesioni al Baglio, affermando che fu il Baccino ad avventarsi sul calciatore dell’A.S. Andora colpendolo al volto. Infine lo S.C. Bardineto chiede che in giudizio sia tenuto conto dei buoni precedenti sportivi del sodalizio. Alla riunione del 17.9.2002 è comparso il Procuratore Federale nella persona dell’avv. Paolo Pronzato il quale ha richiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna per il Baccino alla squalifica per mesi sei, per il Reggio alla squalifica per quattro giornate e per il Briozzo all’inibizione temporanea per giorni quindici oltre all’ammenda di Euro 100 a carico della S.C. Bardineto. I motivi della decisione Dalle risultanze delle indagini svolte dall’organo federale appaiono accertati gli episodi di violenza compiuti dai calciatori Massimo Baccino e Danilo Reggio sulla persona del calciatore dell’A.S. Andora Salvatore Baglio. Di particolare gravità risulta il comportamento brutale e violento del Baccino che, dopo aver messo con le spalle al muro il Baglio, lo aveva ripetutamente colpito al volto, facendolo sanguinare. Ne possono essere prese in considerazione le difese del calciatore che vorrebbero smentire le ammissioni dallo stesso rese all’inquirente in sede d’indagini e che comunque contrastano con le dichiarazioni di altri testimoni. Di minor gravità appare sia il comportamento di “reiterata aggressività” (così è definito in atti) del Reggio, sfociato in uno scontro fisico fortunatamente bloccato dal fattivo intervento di un dirigente della società, sia quello del dirigente Briozzo, reo di violenza solo verbale. Deve quindi affermarsi la colpevolezza di tutti i deferiti, alla quale segue la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS con le sanzioni che appaiono nel dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore Massimo Baccino la sanzione della squalifica per mesi sei, al calciatore Danilo Reggio la squalifica per quattro giornate, al dirigente Giampaolo Briozzo l’inibizione temporanea per giorni quindici [art. 14 punto 1 lett. e) CGS] ed alla S.C. Bardineto l’ammenda di Euro 100 (euro cento).
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