COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 91 – Reclamo U.S. San Bernardino avverso la squalifica del calciatore Loberto Manuelito fino al 30.4.2003. C.U. n. 35 del 24.4.2003 C.P. Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11/07/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 91 – Reclamo U.S. San Bernardino avverso la squalifica del calciatore Loberto Manuelito fino al 30.4.2003. C.U. n. 35 del 24.4.2003 C.P. Imperia. L’U.S. San Bernardino ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 30.4.2003 inflitta dal G.S. al calciatore Loberto Manuelito. Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente. Le motivazioni sono state spedite a questo giudicante con raccomandata del 1.7.2002 Uff. Postale di Albenga, ben oltre il termine previsto dall’art. 42 comma 5 Codice Giustizia Sportiva, (vale a dire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. San Bernardino e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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