COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 22 – Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Lombardo Vincenzo, Presidente della Soc. Amicizia San Rocco e della stessa società per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 12/5 CGS per l’utilizzo, in due gare ufficiali, del calciatore Marrocco Fabio in posizione irregolare per squalifica.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 22 - Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Lombardo Vincenzo, Presidente della Soc. Amicizia San Rocco e della stessa società per violazione dell'art. 1/1 CGS in relazione all'art. 12/5 CGS per l'utilizzo, in due gare ufficiali, del calciatore Marrocco Fabio in posizione irregolare per squalifica. Con atto del 18.11.2002 il Presidente del C.R. Liguria ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Sig. Vincenzo Lombardo, Presidente dell’U.S. Amicizia San Rocco, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 12/5 CGS per aver impiegato nelle seguenti gare del Campionato di Seconda Categoria: · Murta – Amicizia San Rocco del 29.09.2002 – risultato 1-0; · Amicizia San Rocco – Rossiglionese del 6.10.2002 – risultato 1-1; i calciatori Meloni Roberto e Marrocco Fabio in posizione irregolare per squalifica. Con lo stesso atto è stata deferita, per responsabilità diretta, l’U.S. Amicizia San Rocco. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per il dibattimento è comparso il sig. Vincenzo Lombardo il quale, rafforzando verbalmente quanto oggetto della memoria difensiva inviata alla Commissione Disciplinare, ha chiesto che fosse riconosciuta alla sua società l’attenuante della buona fede, sottolineando il fatto che l’errore era stato causato dall’omissione del nominativo dei due tesserati sull’elenco dei calciatori la cui squalifica eccedeva la stagione sportiva 2001-2002 pubblicato dal Comitato. Osserva la Commissione che il deferimento va accolto poiché la contestata infrazione al Presidente dell’U.S. Amicizia San Rocco è stata già accertata da questo giudicante a seguito del reclamo proposto dalla Soc. Valbisagno. (v. dec. n. 14 su C.U. n. 18 del 14.11.2002). Quanto alle doglianze del deferito, va ricordato che l’omissione, per mera dimenticanza, del nominativo dei due calciatori dal più sopra richiamato elenco, non vale certo ad eliminare dal fatto l’elemento colposo contestato al presidente del sodalizio. Pertanto, atteso che il deferimento è stato effettuato fuori dei termini di cui all’art. 42 comma 4 CGS (rendendo inapplicabile, a carico della Società, la sanzione prevista dall’art. 12/5 CGS), la Commissione Disciplinare delibera di infliggere all’U.S. Amicizia San Rocco la sanzione della penalizzazione di punti uno nella classifica della corrente stagione sportiva (art. 13 comma 1 lett. f CGS), pari cioè ai punti conquistati nelle due partite sopra elencate, ed al sig. Vincenzo Lombardo la sanzione minima dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS).
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