COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Deferimento disposto dal Presidente del CR Liguria a carico del sig. Bennati Giorgio, presidente A.C. Rapallo Ruentes 1914 per violazione art. 1/1 CGS per aver utilizzato in quattro gare del Campionato di Promozione, il calciatore Perre Eros in posizione irregolare per squalifica. Deferimento della Società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Deferimento disposto dal Presidente del CR Liguria a carico del sig. Bennati Giorgio, presidente A.C. Rapallo Ruentes 1914 per violazione art. 1/1 CGS per aver utilizzato in quattro gare del Campionato di Promozione, il calciatore Perre Eros in posizione irregolare per squalifica. Deferimento della Società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente. Con atto del 11.12.2002 il Presidente del C.R. Liguria ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Giorgio Bennati, Presidente dell’A.C. Rapallo Ruentes 1914, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 12/5 CGS per aver impiegato nelle seguenti gare del Campionato di Promozione: · Rapallo R. – S.N. Carpediam del 22.09.2002 – risultato 1-2; · Brugnato – Rapallo R. del 29.9.2002 – risultato 2-0; · Rapallo R. – Bogliasco del 20.10.2002 – risultato 2-2; · Rapallo R. – Angelo Baiardo del 27.10.2002 – risultato 1-1; il calciatore Perre Eros, in posizione irregolare per squalifica. Con lo stesso atto è stata deferita, per responsabilità diretta, l’A.C. Rapallo Ruentes 1914. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per il dibattimento è intervenuto, per averlo espressamente richiesto, il sig. Giorgio Bennati, presidente dell’A.C. Rapallo Ruentes che ha affermato come l’infrazione sia stata commessa in buona fede, perché il calciatore era incorso nel provvedimento di squalifica (per recidività in ammonizioni formali) nell’ultima giornata del campionato della scorsa stagione e la Società, avendo rinnovato il proprio organico dirigenziale con l’inizio del campionato della stagione in corso, non aveva preso visione del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento. Osserva la Commissione che il deferimento va accolto poiché la contestata infrazione al Presidente dell’A.C. Rapallo Ruentes 1914 è stata già accertata da questo giudicante a seguito dei reclami proposti dalle Società Grassorutese Rapallo e Riviera Fazzini Rapallo (v. dec. n. 23 e 24 su C.U. n. 22 del 5.12.2002). Pertanto, atteso che il deferimento è stato effettuato fuori dei termini di cui all’art. 42 comma 4 CGS (rendendo inapplicabile, a carico della Società, la sanzione prevista dall’art. 12/5 CGS), la Commissione Disciplinare delibera di infliggere all’A.C. Rapallo Ruentes 1914 la sanzione della penalizzazione di punti due nella classifica della corrente stagione sportiva (art. 13 comma 1 lett. f CGS), pari cioè ai punti conquistati nelle quattro partite sopra elencate cui prese parte il calciatore, ed al sig. Giorgio Bennati la sanzione minima dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS).
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