COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria del sig. Lupis Giuseppe, Presidente F.S. Sestrese Calcio 1919, e della F.S. Sestrese Calcio 1919, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in ordine all’impiego in alcune gare del Campionato d’Eccellenza del calciatore Sandro Alessi in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria del sig. Lupis Giuseppe, Presidente F.S. Sestrese Calcio 1919, e della F.S. Sestrese Calcio 1919, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in ordine all'impiego in alcune gare del Campionato d’Eccellenza del calciatore Sandro Alessi in posizione irregolare di tesseramento. Con atto del 20.1.2003 il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Giuseppe Lupis, Presidente della Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver utilizzato nelle seguenti gare del campionato d’eccellenza: Gara Data Risultato Sestrese - Lerici 6.10.2002 2-1 Loanesi S.F. - Sestrese 13.10.2002 2-0 Sestrese – Sestri Levante 20.10.2002 0-1 Sestrese - Finale 10.11.2002 1-0 Sestrese - Busalla 24.11.2002 0-1 Genoa C. Mignanego - Sestrese 1.12.2002 2-2 Albenga - Sestrese 8.12.2002 0-1 Il calciatore Sandro Alessi in posizione irregolare di tesseramento. Con lo stesso atto è stata deferita anche la F.S. Sestrese Calcio. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per il dibattimento sono intervenuti i Signori Giuseppe Lupis, in proprio ed in rappresentanza della Società, e Marco Gotti, i quali che hanno illustrato e rafforzato verbalmente quanto esposto nella memoria difensiva depositata nei termini. In detta memoria la F.S. Sestrese afferma che l’infrazione è stata commessa in buona fede a causa delle vicende societarie che negli ultimi tempi hanno contraddistinto il sodalizio trascinandolo nel caos e nel disordine; la nuova dirigenza, attiva a campionato avviato, non aveva potuto conoscere l’intera situazione della società. Osserva la Commissione Disciplinare che il deferimento va accolto poiché la contestata infrazione al Presidente ed alla F.S. Sestrese è stata da essa già accertata a seguito dei reclami proposti dall’U.S. Bolzanetese Virtus e A.C. Albenga (v. dec. prot. n. 43 e prot. n. 44 su C.U. n. 26 del 16.1.2003). Pertanto, atteso che il deferimento è stato effettuato fuori dei termini di cui all’art. 42 comma 4 CGS (rendendo inapplicabile, a carico della Società, la sanzione prevista dall’art. 12/5 CGS), la Commissione Disciplinare, in coerenza con le decisioni assunte in passato in occasione di deferimenti per utilizzo di calciatori in posizione irregolare (sia per tesseramento sia per squalifica) delibera di infliggere alla Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio la sanzione della penalizzazione di punti dieci nella classifica della corrente stagione sportiva (art. 13 comma 1 lett. f CGS), pari cioè ai punti conquistati nelle sette partite sopra elencate cui prese parte il calciatore, ed al sig. Giuseppe Lupis, cui riconosce le attenuanti della buona fede, la sanzione minima dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS).
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