COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Deferimento disposto dal Presidente del C.R. Liguria a carico del sig. Criaco Sergio, presidente A.S. Genova Calcio a Cinque, e dell’A.S. Genova Calcio a Cinque per violazione del disposto della circolare n. 5/C/2 in materia di tesseramento di calciatori stranieri per la stagione sportiva 2002/2003 in relazione al calciatore Kasa Emilijan.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 58 - Deferimento disposto dal Presidente del C.R. Liguria a carico del sig. Criaco Sergio, presidente A.S. Genova Calcio a Cinque, e dell’A.S. Genova Calcio a Cinque per violazione del disposto della circolare n. 5/C/2 in materia di tesseramento di calciatori stranieri per la stagione sportiva 2002/2003 in relazione al calciatore Kasa Emilijan.
Con atto del 4.2.2003, il presidente del C.R. Liguria ha deferito alla Commissione Disciplinare il sig. Criaco Sergio, presidente dell’A.S. Genova Calcio a Cinque e l’A.S. Genova Calcio a Cinque per non aver osservato le procedure e le regole in materia di tesseramento di calciatori stranieri previste dalla circolare n. 5 del 1.7.2002 della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. in relazione al calciatore Kasa Emilijan.
Alla data fissata e comunicata per l’esame del deferimento, nessuna delle parti è intervenuta in giudizio né ha inviato deduzioni a difesa.
Presa visione della documentazione la Commissione Disciplinare rileva, che con lettera del 2.12.2002 l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. aveva respinto, per irregolarità nel transfert, il tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Kasa Emilijan richiesto dall’A.S. Genova Calcio a Cinque. L’autocertificazione con la quale il calciatore dichiarava di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere, allegata alla richiesta di tesseramento inviata alla F.I.G.C., è risultata mendace avendo l’Ufficio, nella stagione sportiva 2000/2001, già richiesto, con esito negativo, il transfert per il medesimo calciatore. L’A.S. Genova Calcio a Cinque non aveva poi dato riscontro alla richiesta della F.I.G.C. se intendeva tesserare il calciatore con vincolo annuale secondo il disposto dell’art. 40 comma 11 N.O.I.F.
Ritiene la Commissione Disciplinare che tali comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società e dal suo presidente, anche in violazione dei principi sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS, non siano esenti da censura e debbano soggiacere alle sanzioni di cui al dispositivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Criaco Sergio, presidente dell’A.S. Genova Calcio a Cinque, la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici [art. 14 punto 1 lett. e) CGS] e all’A.S. Genova Calcio a Cinque l’ammenda di € 50 (cinquanta) [art. 13 punto 1 lett. b) CGS].
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