COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Procura Federale – Deferimento dei Signori Alessandro Calleri ed Emanuele Lombardo, rispettivamente presidente e dirigente della S.C. Murialdo, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, e della S.C. Murialdo per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Procura Federale – Deferimento dei Signori Alessandro Calleri ed Emanuele Lombardo, rispettivamente presidente e dirigente della S.C. Murialdo, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, e della S.C. Murialdo per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 CGS. Con provvedimento dell’11.2.2003 il Procuratore Federale ha deferito i Signori Alessandro Calleri ed Emanuele Lombardo, rispettivamente presidente e dirigente della S.C. Murialdo, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per avere reiteratamente usato, in un reclamo presentato per conto della società a questa Commissione Disciplinare, espressioni gravemente offensive, ingiuriose ed oltraggiose all’indirizzo del direttore della gara del Campionato di Terza categoria Murialdo-San Bernardino del 15.12.2002, nonché la S.C. Murialdo per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai due tesserati. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per la discussione, nessuna delle parti si è presentata in giudizio né si è avvalsa della facoltà di inviare memorie difensive. Alla riunione è comparso, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Federico Bagattini il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna dei Signori Alessandro Calleri ed Emanuele Lombardo alla sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno e la S.C. Murialdo alla sanzione dell’ammenda di € 150. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva che le espressioni usate dai deferiti nel reclamo ad essa proposto, sono censurabili. Affermare tra l’altro che l’arbitro “è stato disonesto nell’arbitrare e lo è stato ancora di più nel compilare il rapporto di gara” o che aveva mostrato “la sua incapacità ed ignoranza ed istigazione alla violenza” travalica il lecito diritto di critica risolvendosi in una grave forma di denigrazione. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dei due incolpati, alla quale segue quella diretta ed oggettiva della società. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere ai Signori Alessandro Calleri ed Emanuele Lombardo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno ed alla S.C. Murialdo l’ammenda di € 150 (euro centocinquanta).
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