COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 22/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 92 – Procura Federale – Deferimento del sig. Ottavio Fassola, dirigente U.S. San Biagio Caffè Arabes, per violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale e dell’art. 1 comma 1 CGS.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 22/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 92 - Procura Federale - Deferimento del sig. Ottavio Fassola, dirigente U.S. San Biagio Caffè Arabes, per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale e dell'art. 1 comma 1 CGS.
Con atto del 2 Aprile 2003 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il signor Ottavio Fassola, tesserato per l’U.S. San Biagio Caffè Arabes per rispondere della violazione di cui all’art. 27 comma 2 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e dell’art. 1 comma 1 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.
Nei termini assegnati, il deferito ha inviato una memoria difensiva nella quale dichiara di aver richiesto alla FIGC, nel rispetto delle regole, le necessarie autorizzazioni per adire le vie legali contro l’arbitro che lo aveva accusato di colpe non vere, senza però ottenere risposta, talché si era rivolto alla giustizia ordinaria.
Alla data fissata per il dibattimento è intervenuto, in rappresentanza del Procuratore Federale, l’avv. Paolo Pronzato il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità del sig. Ottavio Fassola e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione temporanea per un anno, da scontarsi in proseguimento di quella già inflitta al deferito dagli Organi della Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva: risulta inequivocabilmente dimostrato che il sig. Ottavio Fassola, squalificato dal Giudice Sportivo fino al 28.2.2005 (sentenza confermata da questo giudicante – v. CU 33 anno 2001/2002) ha violato il disposto dell’art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. citando in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’arbitro Nicola Berlen della Sezione di Savona, ritenendosi diffamato dalle dichiarazioni riportate sul rapporto della gara San Biagio-San Filippo Neri del 3.2.2002. Devesi altresì aggiungere che il fatto di non aver ottenuto riscontro, da parte della F.I.G.C., alla richiesta di autorizzazione non consentiva al deferito di adire le vie legali, non essendo previsto, nell’ordinamento federale, il principio giuridico del silenzio/assenso.
Deve quindi essere affermata la responsabilità del Fassola con la sanzione di cui al dispositivo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al signor Ottavio Fassola l’inibizione temporanea per mesi quattro, che in aggiunta a quella già inflitta dal giudice sportivo, ne protrae la scadenza al 30 giugno 2005.
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