COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 56 – Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica dell’allenatore Orcino Corrado fino al 19.3.2003 – Gara Cairese-San Cipriano del 19.1.2003 Campionato di Promozione. C.U. n. 27 del 23.1.2003
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 56 - Reclamo U.S. Cairese avverso la squalifica dell'allenatore Orcino Corrado fino al 19.3.2003 - Gara Cairese-San Cipriano del 19.1.2003 Campionato di Promozione.
C.U. n. 27 del 23.1.2003
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver espulso al 32’ del 2° t. il Signor Orcino Corrado, allenatore dell’U.S. Cairese, perché a seguito della decisione di un assistente “gli si scagliava contro arrivando ad appoggiare la testa su quella del collega senza recargli danno”. Riferiva inoltre che l’Orcino lo aveva più volte insultato ed a fine gara si era scagliato verso un giocatore ospite senza colpirlo ma insultandolo ripetutamente.
Dal che la decisione del G.S. di squalificare il tecnico fino al 19.3.2003.
Il provvedimento è stato impugnato dall’U.S. Cairese con ricorso di rito col quale contesta il referto affermando che il proprio tesserato era balzato dalla panchina verso l’assistente, rimasto inspiegabilmente inerte quando un proprio calciatore era stato colpito “volontariamente e violentemente” da un avversario che gli aveva procurato una ferita al mento con uscita di sangue; sostiene la reclamante che l’Orcino arrestò la propria corsa prima di raggiungere l’assistente senza neppure sfiorarlo, solo “manifestando il proprio dissenso e la protesta con toni irruenti”. Ritiene infine la reclamante che la motivazione del giudice Sportivo sia contraddittoria e la sanzione eccessiva e pertanto ne chiede la riduzione.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Le affermazioni del sodalizio reclamante sono smentite dal resoconto arbitrale, chiaro e coerente nella descrizione degli avvenimenti, per cui per il noto principio della prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, vanno respinte. Quanto alla congruità della sanzione inflitta in primo grado, questa appare equa e proporzionata all’infrazione commessa e va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cairese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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