COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo Riviera Calcio Imperia avverso l’ammenda di € 400 e avverso la squalifica per due giornate del calciatore Bellini Luca. Gara Riviera Calcio Imperia – Pallare 67 S. Giuseppe del 26.1.2003 C.U. n. 28 del 30.1.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 - Reclamo Riviera Calcio Imperia avverso l'ammenda di € 400 e avverso la squalifica per due giornate del calciatore Bellini Luca. Gara Riviera Calcio Imperia - Pallare 67 S. Giuseppe del 26.1.2003 C.U. n. 28 del 30.1.2003 Contro i provvedimenti indicati in epigrafe ha proposto reclamo la Soc. Riviera Calcio Imperia, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. La reclamante lamenta ed eccepisce l’eccessività dell’ammenda sostenendo che la gravità dei fatti “è stata solamente accentuata dalla precipitosa richiesta d’intervento della Forza Pubblica da parte del direttore di gara in presenza di limitate intemperanze verbali contrastate efficacemente dai dirigenti della società”. Ritiene oltremodo penalizzante la squalifica per due turni del calciatore Bellini Luca, reo soltanto di aver voluto, a fine gara, salutare l’arbitro con una stretta di mano. In via preliminare la Commissione Disciplinare rileva l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Luca Bellini: per il disposto dell’art. 41 comma 3 lett. a) CGS non sono appellabili le squalifiche a calciatori fino a due giornate. In merito all’entità dell’ammenda il reclamo non può trovare accoglimento. I fatti sono quelli riferiti in forma chiara dall’arbitro e perfettamente compendiati nella declaratoria del giudice sportivo. L’arbitro mentre rientrava nello spogliatoio fu investito da un getto d’acqua e sfiorato da una bottiglia lanciata da tesserati della Società non identificati, quindi la porta del suo spogliatoio fu colpita con violenti calci e pugni e quando si stava allontanando dall’impianto scortato dai carabinieri, i tifosi lo insultavano pesantemente e gli rigavano una fiancata dell’automobile. Altro che “limitate intemperanze verbali”! La sanzione, equa e proporzionata ai fatti, va pertanto confermata nella misura inflitta in primo grado. Per questi motivi la Commissione dichiara inammissibile il reclamo, come sopra proposto dalla Soc. Riviera Calcio Imperia, avverso la squalifica inflitta al calciatore Luca Bellini e lo respinge nella parte in cui impugna l’ammenda. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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